Il TAR ordina l’esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta (TAR Piemonte n. 827 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato, la sua rituale notificazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Verificata l’inerzia dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il compenso del commissario, quando sia dirigente o funzionario pubblico, deve ritenersi assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Un’istituzione scolastica aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. La sentenza civile, pubblicata e notificata, era passata in giudicato senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate in linea capitale e per interessi e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, che, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.

Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era già decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento.

Di qui l’ordine di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente della direzione competente.

Il Collegio ha precisato che il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, coincidendo peraltro con la stessa amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il TAR ha infine rilevato il carattere seriale del contenzioso sulle reiterazioni contrattuali del personale docente, con plurime condanne inottemperate, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per i provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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