Accesso agli atti endoprocedimentali formati dall’ente locale (TAR Lazio n. 122 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione dell’amministrazione obbligata all’ostensione, il criterio principale e generale è quello della formazione del documento, mentre la detenzione stabile e l’utilizzazione assumono rilievo secondario e sussidiario; legittimata passiva è, dunque, l’amministrazione che ha confezionato l’atto, salva l’ipotesi di successiva trasmissione della detenzione. L’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 ricomprende nel novero del documento amministrativo anche gli atti endoprocedimentali e quelli non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. L’accesso non è subordinato alla conclusione del procedimento in cui l’atto confluisce, essendo sufficiente la sua formazione e l’idoneità a un’utilizzazione immediata. L’istanza formulata in modo cumulativo impone all’amministrazione il potere-dovere di esaminarla anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di beni potenzialmente incisi dal progetto di potenziamento di una linea elettrica ad alta tensione, hanno presentato l’8 agosto 2024 un’istanza di accesso alla Provincia e al Comune, diretta a ottenere gli atti del relativo procedimento, con l’obiettivo di valutarne le interferenze sul proprio diritto dominicale.

Il Comune è rimasto inerte. La Provincia, dopo aver interpellato la controinteressata società distributrice, ha fornito un riscontro parziale, relativo a un diverso intervento e privo degli allegati. Con una seconda nota ha poi declinato la propria competenza, affermando che i procedimenti autorizzativi erano di competenza regionale e che gli atti erano consultabili nei box telematici regionali. I ricorrenti hanno impugnato entrambe le note e l’inerzia comunale, proponendo anche motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario. La nota di ottobre non si è sostituita al riscontro di agosto, ma vi si è giustapposta, arricchendo il quadro lesivo: permane quindi l’interesse a censurare entrambe.

Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la pretesa ostensiva sia ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 sia dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 33/2013. I ricorrenti vantano un interesse qualificato, concreto, attuale e strumentale, correlato alla loro qualità di proprietari incisi dal progetto.

La difesa provinciale fondata sull’asserita estraneità al procedimento e sull’endoprocedimentalità degli atti non regge. Decisiva è la lettura congiunta degli artt. 22, comma 1, lett. d), e 25, comma 2, l. n. 241/1990, che valorizzano il dato della formazione del documento rispetto a quello della detenzione e dell’utilizzazione. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui legittimata passiva è l’amministrazione che ha confezionato l’atto (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 11378/2023; Cons. St., sez. VI, n. 3764/2011) e quello secondo cui l’ente destinatario è il soggetto che detiene o è tenuto a detenere i documenti inerenti alla propria attività (T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 5429/2016; Cons. St., VI, n. 1835/2013). La Provincia non ha rilasciato alcuna attestazione di non disponibilità degli atti.

Quanto alla natura degli atti, la definizione dell’art. 22, comma 1, lett. d) comprende anche quelli interni ed endoprocedimentali (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 18678/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 1890/2021). Né rileva che il procedimento sia ancora in corso: la formazione del documento e la sua utilizzazione, anche solo potenziale, sono sufficienti, senza che l’accesso possa essere differito (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 2860/2023).

Il ricorso è accolto anche quanto all’accesso civico generalizzato: a fronte di un’istanza cumulativa, l’amministrazione ha il potere-dovere di esaminarla sotto tale profilo (ex multis, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, n. 87/2022), sussistendo i requisiti in ragione degli effetti territoriali, sanitari e di spesa pubblica del progetto. Non è invece accolta la domanda di pubblicazione ex art. 5, comma 1, d.lgs n. 33/2013, avendo la Provincia comprovato l’assolvimento degli obblighi nelle forme dell’art. 11 d.P.R. n. 327/2001.

Il Tribunale dichiara illegittima l’inerzia comunale, annulla le due note provinciali, accerta il diritto all’accesso integrale alla documentazione e alla corrispondenza con la controinteressata, con oneri a carico dei richiedenti e termine di trenta giorni. Dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda annullatoria del terzo mezzo, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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