Retrocessione espropriata, silenzio inammissibile dopo l’accoglimento dell’istanza (TAR Lazio n. 123 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di retrocessione dei beni espropriati, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo fino alla conclusione del procedimento, anche quando sia intervenuta la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità. Ove però l’amministrazione abbia adottato la determina di retrocessione e l’espropriato l’abbia accettata, la posizione giuridica di quest’ultimo, quanto alla restituzione materiale del bene e alla corresponsione dell’indennizzo, si configura come diritto soggettivo. Non è pertanto azionabile il rito del silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., perché il procedimento risulta già concluso sotto il profilo provvedimentale. La domanda di risarcimento del danno da ritardo, non connessa all’esercizio del potere ma a un comportamento inadempiente, sfugge alla giurisdizione amministrativa e appartiene al giudice civile.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno espropriato per la realizzazione di un’opera pubblica, ha chiesto al Comune la retrocessione delle aree rimaste inutilizzate, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001, compresi gli immobili oggetto di istanza di condono edilizio insistente sulla particella catastale.

L’amministrazione ha riconosciuto, con delibera consiliare, che il relitto di terreno risultava non utilizzato per le finalità del Piano di Zona e inservibile rispetto alla destinazione urbanistica di verde pubblico, approvandone la retrocessione a fronte di un corrispettivo determinato da relazione di stima. L’espropriato ha accettato la proposta. Il Comune, tuttavia, non ha mai restituito il terreno né versato le somme, e ha omesso di pronunciarsi sugli immobili condonati. Da qui la diffida e il ricorso per silenzio e per il risarcimento dei danni da ritardo e da illegittima sottrazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla disciplina della retrocessione dettata dagli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 327/2001, che consente all’espropriato di riottenere i beni quando, all’esito del procedimento, risulti la mancata finalizzazione dell’acquisto all’intervento pubblico. Sul piano della giurisdizione, richiamando Cass. sez. un. n. 1092 del 2017, Cass. sez. un. n. 32688 del 2021 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 411 del 2024, il TAR ribadisce che le controversie sulla mancata retrocessione restano davanti al giudice amministrativo fino alla chiusura del procedimento.

La regola generale subisce però una deroga nel caso concreto. Il Comune ha effettivamente esercitato il potere, adottando la determina di retrocessione, e il ricorrente l’ha accettata senza impugnarla nella parte in cui non includeva gli immobili condonati. Da quel momento la pretesa alla restituzione materiale e all’incasso dell’indennizzo non è più interesse legittimo, ma diritto soggettivo. Ne consegue l’inammissibilità del rito del silenzio sulla diffida, perché il procedimento, sul piano provvedimentale, è già concluso: residuano solo comportamenti e atti ulteriori, per i quali l’interessato può avvalersi dei rimedi civilistici contro l’inadempimento.

Analoga sorte tocca alla domanda risarcitoria. Il danno da ritardo non si collega all’attività provvedimentale, ma al comportamento omissivo dell’ente, sicché la controversia appartiene al giudice civile. Il TAR salva gli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..

Accoglimento parziale, invece, per la parte in cui il Comune non ha mai concluso il procedimento sulla restituzione dei beni non ricompresi nella delibera, in particolare il manufatto condonato: qui il silenzio è configurabile. Il tribunale ordina all’ente di pronunciarsi espressamente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza e lo condanna alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, limitatamente a questa domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *