Domanda di sanatoria ex art. 36-bis e improcedibilità dell’impugnazione demolitoria (TAR Emilia-Romagna n. 165 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di accertamento di conformità urbanistica ed edilizia ex art. 36-bis, commi 1, 3 e 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo introdotto dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione degli atti che hanno dichiarato inefficace la CILA in sanatoria e disposto la demolizione dei medesimi manufatti. Il favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi sotteso alla disciplina c.d. salva casa prevale sui procedimenti sanzionatori non ancora conclusi con il ripristino dei luoghi. Il Comune è tenuto ad attivare una autonoma istruttoria sulla nuova pratica di sanatoria e, in caso di rigetto, ad adottare un ulteriore provvedimento demolitorio conclusivo del procedimento, con nuovo termine per ottemperarvi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il SUE del Comune di Bologna ha dichiarato inefficace la CILA a sanatoria ex art. 16-bis della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004, presentata per due abbaini realizzati su un edificio residenziale, a seguito di parere contrario della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio.
Con successivi motivi aggiunti hanno gravato le note istruttorie e le ordinanze che hanno disposto la rimessione in pristino e la demolizione coattiva delle opere. Nel corso del giudizio, il 2 novembre 2024, hanno presentato al Comune una domanda di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, invocando la carenza di interesse sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la domanda depositata il 2 novembre 2024, fondata sul d.l. n. 69/2024 c.d. decreto salva casa, incide sull’assetto degli interessi dedotti in giudizio. La questione giuridica attiene alla sorte dell’impugnazione avverso il diniego di CILA in sanatoria e le conseguenti ordinanze demolitorie quando sopravvenga una nuova istanza di regolarizzazione.
Richiamando Cons. Stato n. 7203 del 2024 e TAR Milano n. 3091 del 2024, il Tribunale afferma che dopo la presentazione dell’istanza ex art. 36-bis il Comune ha l’obbligo di attivare una autonoma istruttoria sulla nuova pratica. In caso di rigetto deve adottare un ulteriore provvedimento demolitorio che conclude il procedimento, fissando un nuovo termine per ottemperare.
Il percorso argomentativo valorizza il ius superveniens: la disciplina salva casa, in omaggio al favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, fa premio su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusi con il ripristino dello stato dei luoghi, come inferibile da Cons. Stato, sez. II, n. 7486 del 2024 e da TAR Salerno n. 1929 del 2024.
Il Collegio osserva altresì che, con nota del 16 gennaio 2025, il Direttore del Settore Edilizia ha comunicato agli istanti il preavviso di diniego sull’istanza, anticipando l’avvio del procedimento di inefficacia della SCIA a sanatoria e l’adozione di una successiva ordinanza di demolizione. Tale evenienza conferma l’attualità dell’interesse a ricorrere in quella sede, ove potranno essere articolate le difese, anche in punto di silenzio assenso ex artt. 36-bis, comma 6, e 37, comma 6, d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni affrontate e della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.