Amianto, no al cumulo tra indennità e risarcimento del danno biologico (Cons. Stato n. 1243 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto tra le indennità riconosciute alla vittima di esposizione all’amianto e il risarcimento del danno biologico opera il principio della compensatio lucri cum damno, ogni volta che le prestazioni rispondano alla medesima finalità compensativa del pregiudizio arrecato al medesimo bene giuridico. La regola della causalità giuridica e la funzione compensativa, e non punitiva, della responsabilità impongono di detrarre dall’importo risarcitorio quanto già corrisposto a titolo indennitario. La disposizione speciale che consente il cumulo tra benefici e risarcimento riguarda solo le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e non è estensibile per analogia. La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le tabelle del Tribunale di Milano è corretta quando non risulti provata una diversa base di calcolo, e la personalizzazione non può fondarsi su mere presunzioni.
Il Fatto
Le eredi di un ufficiale della Marina militare convenivano davanti al TAR Liguria il Ministero della Difesa, agendo iure hereditatis, per ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale patito dal congiunto. Questi era deceduto per un adenocarcinoma polmonare ricollegato al servizio svolto a bordo di navi che impiegavano amianto.
Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso. Le eredi proponevano appello, articolando due censure: l’inapplicabilità del principio generale della compensatio lucri cum damno in presenza di un dato normativo speciale e l’erronea quantificazione del danno. Il Ministero resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo normativo. Le appellanti invocavano l’art. 10, comma 3, della legge n. 302/1990, che a loro avviso ammetterebbe in via eccezionale il cumulo tra benefici speciali e risarcimento. La Sezione ritiene la censura infondata: la norma riguarda unicamente le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ipotesi non integrata nella fattispecie.
Quanto alla quantificazione, il Collegio conferma che il primo Giudice ha liquidato il danno non patrimoniale in via equitativa, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1189 del 2025 e Cons. Stato, Sez. II, n. 5608 del 2025. Non emergono argomenti per discostarsene.
Né è censurabile il diniego dell’aumento per personalizzazione: manca una prova idonea, e il richiamo a una prova per presunzioni, non accompagnato da elementi concreti, non è sufficiente a sostenere la pretesa.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra le poste. Il danno biologico liquidato in primo grado secondo le tabelle milanesi è pari a € 110.559,00 ed è inferiore alle somme spettanti alle eredi a titolo di indennità (€ 16.918,70 e € 225.600,00). Opera quindi la compensatio lucri cum damno, in linea con l’Adunanza plenaria n. 1 del 2018 e le Sezioni Unite n. 12564 del 2018, correttamente richiamate dal TAR.
La Sezione ribadisce il principio: quando un’unica condotta responsabile fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto, derivanti da titoli diversi ma con la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico, si costituisce un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario. In applicazione della regola della causalità giuridica e della funzione compensativa, e non punitiva, della responsabilità, ciò comporta il divieto di cumulo e la necessità di detrarre dall’importo risarcitorio quello già corrisposto a titolo indennitario.
L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza appellata. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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