Preavviso di rigetto non ricevuto e vizio partecipativo non invalidante (Cons. Stato n. 1242 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio delle garanzie partecipative non determina l’annullamento del provvedimento amministrativo quando il privato si limiti a contestare l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto senza allegare le circostanze che non avrebbe potuto incolpevolmente sottoporre all’amministrazione. L’art. 21-octies l. n. 241/1990, nella formulazione ratione temporis vigente, impedisce di invalidare l’atto per un difetto formale della comunicazione. L’eventuale errore materiale dell’ufficiale postale incide sulla sfera di conoscenza del destinatario, non su quella dell’amministrazione, per la quale la comunicazione si perfeziona per compiuta giacenza. Ove il Gestore abbia successivamente reinviato il preavviso via pec, riaprendo il termine per le osservazioni, la lesione del contraddittorio procedimentale è esclusa.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili impugna dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici ha respinto la richiesta di verifica e certificazione. Il diniego si fonda sulla mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto. La società sostiene che l’avviso di giacenza della raccomandata contenente il preavviso sia stato inserito, per errore dell’ufficiale postale, nella cassetta postale di un terzo, così da non pervenire mai nella sua sfera di conoscibilità.
Il TAR respinge il ricorso, rilevando che l’avviso di giacenza riporta esattamente l’indirizzo e la destinataria e che, per contestare la difformità della notifica dalle risultanze documentali, occorrerebbe la querela di falso. La società appella deducendo travisamento del motivo di ricorso, erroneità del riferimento alla querela di falso e violazione dei principi di buona fede e correttezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’onere probatorio. L’appellante non ha dimostrato l’asserito errore materiale dell’ufficiale postale, come richiesto dall’art. 2697 c.c. e dall’art. 64, comma 1, c.p.a.. La pec prodotta in giudizio è generica: il suo autore si limita a riferire di aver reperito nella propria cassetta alcuni avvisi di ricevimento scaduti, senza alcun elemento che li colleghi al preavviso indirizzato alla società. Manca dunque la prova che tra quegli avvisi vi fosse quello relativo al preavviso di diniego.
Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio per proporre querela di falso, il Collegio la respinge ai sensi dell’art. 77, comma 2, c.p.a.. L’asserita falsità dell’avviso di compiuta giacenza non è dirimente: la mancata comunicazione del preavviso si risolve in un vizio formale non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020.
La conclusione trova conferma in tre circostanze. L’appellante non ha contestato nel merito il provvedimento, che evidenzia plurime criticità ostative e la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare i requisiti per l’incentivazione, alla luce del principio di autoresponsabilità. Il Gestore ha poi reinviato il preavviso via pec, rendendosi disponibile a valutare le osservazioni, che l’interessata ha effettivamente inviato. Tale circostanza, non contestata, esclude la lamentata lesione del contraddittorio procedimentale.
Il Collegio richiama l’indirizzo costante della giurisprudenza amministrativa, espressa da Cons. Stato, sez. VI, n. 8726 del 2025, sez. IV, n. 5818 del 2013 e sez. III, n. 3123 del 2024: il provvedimento non è annullabile per violazione delle garanzie partecipative se il privato non allega le circostanze che non avrebbe potuto incolpevolmente sottoporre all’amministrazione.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’omesso inoltro via pec del preavviso già spedito per posta non integra violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 né dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. L’errore dell’ufficiale postale incide solo sulla sfera di conoscenza del destinatario, non su quella dell’amministrazione. Il Collegio rileva inoltre l’inammissibilità, per violazione dell’art. 101 c.p.a., del paragrafo con cui è integralmente riproposta la domanda di primo grado. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.