Sanzioni amministrative dell’ASP per asili nido comunali: giurisdizione del Giudice di Pace (TAR Sicilia n. 3581 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate per violazione di prescrizioni in materia di controllo ufficiale degli alimenti rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, e segnatamente del Giudice di Pace ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981. Le modifiche introdotte dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 non hanno inciso su tale riparto, restando ferma l’attribuzione al giudice ordinario del potere di annullare o riformare l’atto sanzionatorio. Il catalogo tassativo dell’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 non include le sanzioni amministrative afflittive tra le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso proposto al TAR avverso i verbali di accertamento è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riassunzione dinanzi all’organo dell’A.G.O. competente a norma dell’art. 11, secondo comma, c.p.a..
Il Fatto
Nel febbraio e nel marzo 2021 l’ASP provinciale ha eseguito controlli ufficiali, ai sensi del Reg. UE n. 625/2017, su tre asili nido comunali gestiti dal Comune. In esito alle ispezioni l’Azienda ha rilevato irregolarità, elevando sanzioni amministrative e impartendo prescrizioni con ordine di eliminare le difformità entro trenta giorni.
Il Comune si è attivato per l’adempimento: ha aggiornato gli attestati dei dipendenti, ha presentato la SCIA sanitaria per una struttura, ha prodotto il manuale HACCP per un’altra e ha avviato l’iter per l’agibilità e l’accatastamento della terza. Contestando la genericità delle prescrizioni e l’esiguità del termine concesso, ha impugnato davanti al TAR i verbali di controllo e i connessi verbali di accertamento di illecito amministrativo. L’ASP non si è costituita.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il Collegio ha dato avviso, a norma dell’art. 73 c.p.a., del rilievo d’ufficio di una possibile causa di difetto di giurisdizione. La questione investe la natura degli atti impugnati: stabilire se i verbali di accertamento adottati dall’ASP costituiscano esercizio di potestà sanzionatoria amministrativa oppure provvedimenti amministrativi sindacabili davanti al giudice amministrativo.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, gli artt. 22, comma 1, e 22-bis della legge n. 689/1981, anche dopo le modifiche dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, confermano l’attribuzione dell’intera materia al Giudice Ordinario, con potere di annullare o riformare l’atto sanzionatorio, salvo specifica previsione di legge contraria. Il riferimento è alla sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, n. 695 del 24 maggio 2023, che a sua volta cita T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, n. 15746 del 24 novembre 2022.
Il Collegio esclude che operi il catalogo tassativo dell’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, che non annovera tra le materie di giurisdizione esclusiva le controversie in materia di sanzioni amministrative afflittive. Gli atti di accertamento impugnati — in uno con i presupposti verbali di controllo ufficiale — costituiscono a tutti gli effetti sanzioni amministrative, la cui contestazione può avvenire unicamente davanti al Giudice di Pace.
Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione. Resta salva la possibilità di riassumere il giudizio, a norma e per gli effetti dell’art. 11, secondo comma, c.p.a., davanti all’organo dell’A.G.O. competente per materia, valore e territorio. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.