Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese del giudizio (TAR Calabria n. 1239 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che abbia ottenuto la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme in sede civile ha diritto all’esecuzione del giudicato quando sia decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla presentazione della richiesta di pagamento e l’amministrazione non provi di avervi dato corso. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. L’incarico commissariale comprende anche il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, così evitando un secondo giudizio esecutivo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, depositato e notificato in formula esecutiva, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 4.200,00 per ciascuno, oltre interessi e spese di lite. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito.

I ricorrenti hanno altresì chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione: il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e i ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001, dalla quale sono decorsi i sei mesi previsti dalla legge.

L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova — come era suo onere — di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Integrati pertanto i requisiti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Scaduto inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà — su istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 — al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’amministrazione inadempiente.

Il profilo di maggiore interesse riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio, liquidandole secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare — fattispecie ritenuta maggiormente affine, non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 — ha previsto che, in caso di mancata refusione, al loro pagamento provveda il medesimo commissario nel termine fissato. A sostegno, il Tribunale invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, le ragioni di economia processuale volte a prevenire un secondo giudizio esecutivo, il principio di buon andamento e il parallelismo con l’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ. pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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