Confisca doganale per merce priva dei documenti idonei allo svincolo (TAR Emilia-Romagna n. 124 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione della data e del numero di protocollo del provvedimento di confisca doganale integra una irregolarità formale, non un vizio di legittimità, e non ne comporta l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, quando il destinatario ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. La confisca disposta ex art. 198, par. 1, lett. b), punto ii), del Regolamento UE 952/2013 presuppone l’accertamento che i documenti esibiti non siano idonei a dimostrare le condizioni cui è subordinato il vincolo o lo svincolo delle merci dal regime doganale richiesto. Il possesso del codice EORI e l’indicazione della sigla EX nelle dichiarazioni non esentano l’operatore dall’obbligo di disporre di documentazione commerciale conforme alla merce presentata in dogana, dovendo egli assumere su di sé la responsabilità della correttezza dell’attività di esportazione.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale, intenzionato ad ampliare la propria attività nel commercio all’ingrosso di abbigliamento, affidava a un commercialista l’iscrizione quale soggetto passivo per operazioni intracomunitarie e a un spedizioniere la predisposizione della documentazione per una spedizione di merce verso la Russia. Il 14 febbraio 2023, presso l’Ufficio delle Dogane di Bologna, un controllo documentale rilevava l’assenza della documentazione di accompagnamento idonea allo svincolo dal regime dell’esportazione, per la non corrispondenza tra merce fatturata e merce spedita e per l’incoerenza del codice ATECO rispetto all’oggetto delle esportazioni.

Nonostante le note difensive inviate il 21 febbraio 2023, l’Amministrazione adottava il decreto di confisca in proprietà e di vendita della merce, notificato il 6 aprile 2023. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di equità, trasparenza e legittimo affidamento e del d.P.R. n. 43/1973, lamentando altresì l’assenza nel provvedimento della data di adozione e delle violazioni contestate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo formale. La mancata indicazione di data e numero di protocollo non determina l’illegittimità dell’atto, ma una sua irregolarità, non impedendo al destinatario di difendere le proprie posizioni giuridiche. La tesi dell’Amministrazione, secondo cui la regolarità deriverebbe dalla firma digitale cui sarebbe collegato il protocollo n. 16149 del 4 aprile 2023, è respinta: neppure la versione originale prodotta in giudizio consente di verificare l’apposizione della firma e i dati a essa collegati. Trattandosi di illegittimità formale, opera comunque il limite all’annullamento dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Quanto alla censura sulla data, che renderebbe impossibile verificare la tempestività dell’azione amministrativa, il Tribunale la ritiene inammissibile per genericità, non indicando il termine asseritamente violato.

Nel merito, la condotta contestata consiste nella violazione dell’art. 198 del CDU. È incontestato che una produzione documentale vi sia stata, ma non è provato che essa dimostrasse le condizioni dello svincolo: la documentazione esibita comprova anzi che la merce oggetto di esportazione era stata venduta senza essere mai formalmente acquistata dalla ditta, essendo nella disponibilità personale del titolare, con acquisto documentato da scontrino fiscale. Ciò preclude non solo l’esportazione, ma la stessa vendita, che presuppone la preventiva cessione dei beni alla ditta individuale.

Neppure è dimostrata l’illogicità della conclusione amministrativa sulla difformità tra merce fatturata e merce spedita, né può superarsi il rilievo che le quantità accertate non corrispondevano a quelle dichiarate in fattura e che due prodotti non sono stati rinvenuti. Quanto al codice ATECO, alla data del 6 aprile 2023 la ditta possedeva solo il codice ATECO 49.41, non idoneo a individuare un soggetto esportatore, mentre il codice EORI è irrilevante trattandosi di esportazione verso un Paese extra UE. Il ricorrente non può invocare la buona fede per essersi affidato a commercialista e spedizioniere: l’operatore che intenda agire come esportatore assume su di sé la responsabilità della correttezza dell’attività necessaria.

Il Collegio esclude anche l’eccesso di potere: la confisca non può essere sostituita da una sanzione pecuniaria, non prevista dal d.P.R. n. 43/1973 né dall’art. 20 del d.lgs. n. 221/2017, e il CDU non contempla una graduazione delle misure. Non è infine ravvisabile la violazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento, poiché presso la Dogana di Bologna la ditta ha richiesto solo le due operazioni di causa, mentre le altre spedizioni del 2023 sono state effettuate presso l’Ufficio di Rimini e con solo controllo automatico. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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