Revoca del permesso di lungo periodo e giudizio di pericolosità sociale attualizzata (TAR Emilia-Romagna n. 120 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere fondata sul solo dato della condanna penale, ancorché per reato ostativo. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone al Questore di valutare la pericolosità sociale dello straniero mediante un giudizio prognostico, ponderando la condanna con la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e la tutela dell’unità familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo ab externo per manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà. La pericolosità deve essere attualizzata, sicché i precedenti risalenti o di scarso disvalore cedono di fronte a legami familiari stabili. La tutela della vita familiare non è tuttavia diritto tiranno e non può essere invocata come scudo alla permanenza nel territorio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino in Italia da vent’anni, impugna il decreto con cui il Questore di Modena ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2017. La revoca si fonda su una condanna del 2019 a due anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ritenuto dalla Questura direttamente ostativo.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per mancata valutazione della pericolosità sociale in concreto, invocando la necessaria comparazione di interessi e il proprio positivo inserimento socio-lavorativo. La Questura si costituisce evidenziando il carattere ostativo della condanna. In sede cautelare il TAR accoglie con ordinanza n. 293/2022, rilevando la consistenza del gravame e la necessità di riesame degli elementi favorevoli. Nel marzo 2022 la Questura rilascia un permesso per motivi familiari, nel frattempo scaduto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accerta la permanenza dell’interesse alla decisione: la scadenza del titolo per motivi familiari non elide l’interesse concreto e attuale al mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

Il TAR ricostruisce il quadro normativo dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e la giurisprudenza consolidata: diniego e revoca non possono fondarsi sul solo fatto della condanna, ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi. Occorre controbilanciare il valore impeditivo del reato con la dinamica della condotta, il trattamento sanzionatorio, la condotta post delictum, gli anni di permanenza, l’inserimento socio-economico e i legami familiari. La valutazione appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

Nel caso concreto il Questore ha desunto la pericolosità da una recente e grave condanna per traffico di stupefacenti di ingente entità, con organizzazione del trasporto in concorso con altri, e dalla relativa dinamica. Il Collegio richiama la tutela dell’integrità familiare ex art. 8 CEDU: il ricorrente ha depositato i certificati di nascita di due figli in Italia e il documento della moglie.

Il TAR precisa però che la vita familiare non è aprioristicamente prevalente, non configurandosi un diritto tiranno: diversamente opinando la formazione di una famiglia diverrebbe scudo per la permanenza. Le condanne per spaccio non di lieve entità sono sintomatiche di pericolosità sociale, non venendo in rilievo la pronuncia della Consulta n. 88 del 2023. Non decisiva appare la titolarità di non meglio specificati rapporti lavorativi, risultando verosimile il sostentamento mediante proventi del commercio di stupefacenti.

La valutazione del Questore è quindi immune dai vizi dedotti per il grave allarme sociale e la dinamica delittuosa. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna alle spese in favore della Questura di Modena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *