Esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e soccombenza virtuale della P.A. (TAR Lombardia n. 1266 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere consegue alla piena esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’amministrazione in corso di causa. Tale esecuzione non preclude la condanna alle spese quando l’adempimento sia intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza: trova applicazione il principio di soccombenza virtuale, che impone di porre le spese a carico dell’amministrazione resistente. La regolazione delle spese prescinde dall’esito formale del giudizio e valorizza la condotta processuale della parte pubblica, la quale avrebbe potuto evitare il contenzioso dando spontanea esecuzione al provvedimento esecutivo già divenuto definitivo.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001 per l’anno scolastico 2019/2020, nell’importo di € 1.035,37 oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, non è stata eseguita. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito depositando la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, che ha rappresentato le difficoltà tecniche e contabili legate alla serialità del contenzioso in materia di retribuzione professionale docente e alla consistenza dell’impegno finanziario. Lo stesso dirigente ha però riferito di aver disposto il pagamento dell’intero importo dovuto alla ricorrente, come da prospetto in liquidazione.

La parte ricorrente ha quindi confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo il pagamento avvenuto con il cedolino del 26 settembre 2025, e ha chiesto la condanna dell’amministrazione alle spese in forza del principio di soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento era seguito solo alla notifica del ricorso.

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuta in corso di giudizio la piena esecuzione del titolo giudiziale. Ha poi regolato le spese applicando il principio di soccombenza virtuale, rilevando che l’esecuzione è stata data soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza.

Le spese sono state pertanto poste a carico del Ministero resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. La condanna comprende il rimborso del contributo unificato, ove pagato, e gli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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