Conversione del permesso per minore età: parere ministeriale necessario e decisivo (TAR Lombardia n. 1269 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per minore età, l’art. 32 del d.Lgs. n. 286/1998, nel testo applicabile ratione temporis, richiede che il parere dell’ex Comitato per i minori stranieri sia effettivamente emesso e positivo perché la Questura possa rilasciare il titolo. L’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023, della clausola che escludeva il diniego in caso di mancato rilascio del parere esprime la voluntas legis di consentire alle Questure di denegare la conversione in assenza di parere favorevole, senza onerarle di ulteriori valutazioni in concreto. I presupposti alternativi della fattispecie non ricorrono quando manchino l’affidamento o la tutela, ovvero il progetto biennale di integrazione e la presenza triennale sul territorio. Le attività e la condizione socio-lavorativa sopravvenute alla maggiore età non assumono rilievo, dovendosi valutare i requisiti con riferimento alla data del compimento della maggiore età.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero non accompagnato, faceva ingresso in Italia nel gennaio 2023 e otteneva dalla Questura un permesso di soggiorno per minore età, con scadenza al compimento della maggiore età. Poco prima di tale scadenza presentava istanza di rinnovo/conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato, allegando la documentazione richiesta.

L’Amministrazione preannunciava il rigetto per carenza della documentazione attestante la permanenza sul territorio e l’ammissione a un progetto di integrazione, assegnando termine per le integrazioni. L’interessato otteneva il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che tuttavia non si esprimeva favorevolmente sul percorso di integrazione. La Questura rigettava quindi l’istanza, richiamando il tenore non positivo del parere. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 32 e l’obbligo della Questura di svolgere autonome valutazioni. La domanda cautelare veniva respinta per difetto del fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva anzitutto un profilo di irricevibilità, previamente segnalato alle parti con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.. Il ricorso è stato notificato il 12.5.2025, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni stabilito dall’art. 29 c.p.a., che l’art. 41, comma 2, c.p.a. fa decorrere dalla notificazione del provvedimento, avvenuta l’11.1.2025. La declaratoria ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a. è quindi assorbente.

Nel merito, le censure sono comunque infondate. Il Collegio esclude la fattispecie dell’art. 32, comma 1, lettera a), per la pacifica insussistenza di un affidamento familiare ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 e di una sottoposizione a tutela. Quanto alla lettera b), rileva la carenza sia di un progetto di integrazione almeno biennale gestito da ente abilitato, sia del requisito della presenza sul territorio da almeno tre anni.

Il passaggio centrale riguarda il valore del parere ministeriale. Il Tribunale osserva che l’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023, della locuzione che escludeva il diniego in caso di mancato rilascio del parere attesta la chiara voluntas legis di consentire alle Questure di denegare la conversione in assenza di parere favorevole, senza imporre ulteriori valutazioni in concreto. Solo in presenza di parere positivo, e ove sussistano peculiari ragioni di sicurezza ex art. 4, comma 3, d.Lgs. n. 286/1998, la Questura potrà negare il titolo.

Il Collegio ribadisce, richiamando la sentenza della Sezione n. 413 del 29.4.2019, che la disciplina mira a evitare l’uso strumentale della tutela dei minori per aggirare i requisiti ordinari di ingresso. Il rilascio del titolo ex art. 32, comma 1-bis, comporta peraltro la detrazione dalle quote di ingresso per motivi di lavoro. I requisiti vanno valutati con riferimento alla data del passaggio alla maggiore età, sicché le attività svolte successivamente sono state legittimamente trascurate, come affermato dalla sentenza della Sezione n. 123 del 7.2.2026. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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