La ringhiera maschera l’ampliamento della terrazza e richiede permesso di costruire (TAR Sicilia n. 2570 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una ringhiera di protezione su una tettoia precaria posta a copertura della terrazza dell’appartamento sottostante non integra manutenzione ordinaria quando, per caratteristiche e destinazione, si risolve nell’ampliamento non autorizzato della superficie utile dell’immobile e nella trasformazione della copertura in piano calpestabile. L’opera che determini nuova superficie utile e cambio di destinazione d’uso della struttura precaria esige il permesso di costruire e non la semplice SCIA, tanto più quando difettino le verifiche statiche e antisismiche e il deposito del progetto presso il Genio civile. Il diniego comunale che qualifichi l’intervento in termini conformi alla documentazione progettuale è, pertanto, legittimo. La disparità di trattamento rispetto a provvedimenti favorevoli rilasciati ad altro condomino non è invocabile, non potendo l’eventuale illegittimità di atti precedenti giustificare ulteriori atti illegittimi né imporre all’Amministrazione di astenersi dal rilevare l’abuso.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un appartamento al sesto piano, realizzava sulla tettoia precaria del quinto piano — posta a copertura della terrazza sottostante, a livello del proprio balcone — una ringhiera di protezione, deducendo ragioni di sicurezza e di incolumità. Il Comune vietava l’esecuzione delle opere; su istanza della ricorrente interveniva un’ordinanza di demolizione, poi convalidata, e quindi la disposta esecuzione forzata. La ricorrente presentava così una SCIA asseverata in sanatoria, con versamento della sanzione pecuniaria, che il Comune rigettava, ordinando la demolizione.
Proponeva ricorso per l’annullamento del diniego, sostenendo la qualificazione dell’opera come edilizia libera, la riconducibilità alla manutenzione ordinaria, l’assenza di aumento di cubatura o di superficie utile e, in ultimo, lo sviamento di potere per asserita disparità di trattamento rispetto alle autorizzazioni rilasciate al proprietario del piano inferiore. Il Comune, costituitosi, eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione di ragioni autonome del diniego e, nel merito, chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso, ritenendo assorbenti, nel merito, le eccezioni di inammissibilità. Il nucleo della decisione è la qualificazione dell’opera: la tesi della ricorrente, secondo cui la sanatoria avrebbe riguardato solo una ringhiera protettiva, è palesemente infondata. La ringhiera già presente sul balcone è sufficiente alle esigenze di sicurezza, sicché risulta superfluo un doppio anello di parapetti.
Sulla base della documentazione progettuale allegata alla SCIA, il giudice rileva il difetto di verosimiglianza della ricostruzione: l’opera si è risolta nell’ampliamento non consentito della terrazza, che viene a ricomprendere la tettoia esistente. Emergono così due profili di illegittimità edilizia: l’ampliamento non autorizzato di superficie utile e la trasformazione con cambio di destinazione d’uso della tettoia precaria in copertura calpestabile.
Il profilo di maggior rilievo è l’assenza delle verifiche statiche e antisismiche e del deposito del progetto presso il Genio civile, necessari per trasformare una struttura precaria in ordinario piano di calpestio. Non si tratta, dunque, di un’opera di modesta entità, ma di un ampliamento vero e proprio delle superfici utili, che avrebbe richiesto il permesso di costruire e non la semplice SCIA.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la censura è infondata e comunque irrilevante: la gravità delle irregolarità, anche sotto il profilo della sicurezza statica, non avrebbe consentito provvedimenti di segno diverso. L’eventuale illegittimità di precedenti atti favorevoli ad altro condomino non giustifica ulteriori provvedimenti illegittimi né obbliga l’Amministrazione ad astenersi dal rilevare l’abuso. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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