Silenzio assenso sull’istanza di classe collaterale e poteri di autotutela (TAR Calabria n. 1280 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’attivazione di classi collaterali negli istituti paritari, il meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 20 l. n. 241 del 1990 risponde a una valutazione legale tipica: l’inerzia dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento e gli effetti prodotti sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Il titolo abilitativo può quindi perfezionarsi anche su una domanda non conforme a legge o priva degli elementi sostanziali, ove l’amministrazione non intervenga prima della scadenza del termine. Il corollario è che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, ma rileva in termini di illegittimità dell’atto, con la conseguenza che l’amministrazione può Rimuoverne gli effetti solo mediante l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990. Una direttiva amministrativa non è idonea, per i principi della gerarchia delle fonti, a neutralizzare l’applicazione di un istituto previsto per legge.
Il Fatto
Una società cooperativa gestisce un istituto professionale paritario. Il 19 luglio 2023 presenta istanza di attivazione di una quinta classe collaterale, a fronte dell’elevato numero di iscrizioni pervenute. L’Ufficio Scolastico Regionale nega l’autorizzazione con nota del 13 novembre 2023, confermando il diniego con successiva nota dell’11 dicembre 2023.
Le ragioni del diniego sono tre: la provenienza di alcuni iscritti da esami di idoneità presso lo stesso istituto, circostanza che secondo la direttiva regionale preclude lo sdoppiamento; la corrispondenza di un solo alunno ai nominativi indicati nell’istanza; l’età degli iscritti, che avrebbero dovuto rivolgersi ai percorsi CPIA. La società impugna i dinieghi e la direttiva del 20 febbraio 2023. Il Tribunale sospende in via cautelare i provvedimenti e l’amministrazione autorizza la classe in ottemperanza alla sola decisione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse, in applicazione del principio della ragione più liquida, dalla censura relativa alla formazione del silenzio assenso. La difesa erariale sostiene che la direttiva regionale imporrebbe un decreto autorizzativo esplicito. L’argomento non è condiviso: la direttiva si limita a richiedere il rilascio di un decreto autorizzativo, senza vincolarne la formazione a un provvedimento espresso, ben potendo esso formarsi in via silente ai sensi dell’art. 20 l. n. 241 del 1990.
Il Tribunale riconosce l’esistenza di un orientamento contrario, secondo cui il silenzio assenso presuppone la contestuale presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (Cons. Stato, Sez. IV, n. 569 del 2020; TAR Campania, Sez. IV, n. 3948 del 2022). Ritiene però più coerente con l’impostazione del legislatore l’indirizzo seguito dalla stessa Sezione (TAR Calabria, Sez. II, n. 1266 del 2024; n. 785 del 2024; n. 694 del 2024) e dal Cons. Stato, Sez. II, n. 5072 del 2023.
Secondo tale lettura, l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento e gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al regime dell’atto amministrativo. Ritenere che la fattispecie produca effetti solo se conforme alla disciplina sostanziale significherebbe sottrarre i titoli così formatisi al regime della annullabilità, espressamente previsto, e porre nel nulla l’effetto abbreviativo del procedimento voluto dal legislatore.
Il Collegio valorizza l’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, che individua l’oggetto dell’annullamento d’ufficio anche nel provvedimento formatosi ai sensi dell’art. 20: ciò presuppone che la violazione di legge non incida sul perfezionamento, ma rilevi come illegittimità. Il rimedio postumo è dunque l’autotutela, con le relative guarentigie procedimentali.
Non sussistendo ipotesi di esclusione ex art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990, sull’istanza del 19 luglio 2023 il provvedimento autorizzatorio si era formato per silentium alla data del primo diniego. L’amministrazione avrebbe potuto intervenire solo in autotutela, non attivata. Il ricorso è accolto con annullamento dei due dinieghi; la censura sulla direttiva resta assorbita; spese compensate.
Nota della Redazione
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