Incompatibilità ambientale e diniego di trasferimento del poliziotto: illegittimo il revirement immotivato (TAR Lombardia n. 2362 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle ragioni di incompatibilità ambientale che giustificano il diniego di trasferimento di un appartenente alla Polizia di Stato, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, senza che sia necessaria una motivazione particolare. I precedenti penali e di polizia di familiari stretti, quali i cugini di primo grado, possono fondare la valutazione di inopportunità del trasferimento in uffici ove il dipendente possa venire a contatto con essi. Tuttavia, qualora l’amministrazione, a fronte di una rinnovata istanza, muti il proprio precedente intendimento estendendo il diniego a tutti gli uffici della provincia, l’atto è viziato per contraddittorietà e difetto di motivazione se non indica le ragioni o le vicende sopravvenute che giustificano il revirement.
Il Fatto
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio alla Sezione della Polizia Stradale di Milano, ha chiesto il trasferimento presso uffici della provincia di Palermo per assistere la nonna disabile, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza con provvedimento del 21 ottobre 2022, contestando nel contempo la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale rispetto alla Questura e ai Commissariati di Palermo in relazione alla domanda di trasferimento ordinario del 29 luglio 2022.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche il provvedimento pubblicato il 22 novembre 2023, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento presso gli Uffici della Polizia Postale o della Stradale di Palermo, unitamente al parere negativo del Questore del 20 novembre 2023. Il Ministero si è costituito eccependo l’improcedibilità del ricorso introduttivo per il decesso del familiare e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorso introduttivo, nella parte relativa al diniego del trasferimento ex legge n. 104/1992, è divenuto improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse, essendo deceduto il familiare in favore del quale era stata presentata l’istanza.
Residua la parte del ricorso introduttivo relativa al diniego di trasferimento ordinario, fondata sul parere del Questore del 6 luglio 2022. Il Tribunale ha respinto la censura: il parere era motivato con il richiamo ai precedenti penali e di polizia di quattro cugini di primo grado del ricorrente, legati da stretto vincolo di parentela. Secondo il Collegio, la valutazione di inopportunità del trasferimento in uffici ove il dipendente può venire a contatto con i propri familiari non è affatto illogica, atteso che tale circostanza può incidere negativamente sul sereno svolgimento dell’attività lavorativa. Ha quindi ribadito l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di incompatibilità ambientale.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per la presunta natura endoprocedimentale dell’atto impugnato. Il Collegio ha qualificato l’atto come espressione della volontà definitiva dell’amministrazione di respingere l’istanza, non avendo il Ministero adottato alcun ulteriore provvedimento dopo la pubblicazione sul sito intranet. Ha parimenti respinto l’eccezione di difetto di connessione con il ricorso introduttivo, atteso che con quest’ultimo era stato impugnato anche un diniego di trasferimento ordinario, indubbiamente connesso all’atto gravato in via aggiuntiva.
Nel merito, i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Questore di Palermo, nel luglio 2022, aveva espresso parere favorevole al trasferimento nella provincia per uffici diversi dalla Questura. A fronte della nuova domanda del 2023, con parere del 20 novembre 2023, ha invece espresso avviso contrario per tutti gli uffici e reparti della provincia, sempre sulla base delle condanne e segnalazioni dei quattro cugini. L’atto è stato ritenuto viziato per contraddittorietà e difetto di motivazione: non sono state specificate le ragioni né evidenziate vicende sopravvenute idonee a giustificare il mutamento di intendimento e l’estensione del diniego a tutti gli uffici provinciali. Il provvedimento del 22 novembre 2023 e il parere negativo sono stati pertanto annullati, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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