Ammonimento del questore per stalking e gravame del quadro indiziario (TAR Sicilia n. 2837 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di ammonimento adottato dal questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione volta a far cessare sul nascere condotte che possono assumere rilievo penale ex art. 612-bis cod. pen.. Il procedimento è connotato da urgenza in re ipsa: la richiesta della parte offesa va trasmessa senza ritardo e l’istruttoria è alleggerita, con audizione delle persone informate sui fatti e assunzione di informazioni dagli organi investigativi solo se necessaria. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta insussistenza dei presupposti o della manifesta irragionevolezza e sproporzione, restando il potere del questore ampiamente discrezionale. Non è necessario un episodio di violenza: sono sufficienti condotte reiterate di molestia, anche telematica e telefonica, idonee a ingenerare nella parte offesa un grave e perdurante stato d’ansia e a mutarne le abitudini di vita. Il deficit partecipativo è escluso quando l’ammonendo sia stato informato dell’avvio del procedimento ed abbia esercitato i diritti di accesso e di memoria.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti al TAR Sicilia il decreto con cui il Questore lo ha ammonito ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, con avviso della procedibilità d’ufficio del delitto di atti persecutori in caso di reiterazione.

Il provvedimento si fonda sulla denuncia della controinteressata, legata al ricorrente da una precedente relazione sentimentale, e su una serie di condotte di molestia telefonica e telematica. Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere: carenza di motivazione, travisamento dei fatti, pretermissione dei diritti partecipativi e assenza di un adeguato quadro indiziario, non emergendo alcun episodio di violenza. Il Ministero dell’Interno e la controinteressata resistono, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis e richiama la propria giurisprudenza (TAR Catania n. 427 del 2024; TAR Catania n. 2342 del 2023; TAR Bologna n. 230 del 2019) per qualificare l’ammonimento come misura di prevenzione, equiparabile all’avviso orale. La finalità è dissuasiva: intercettare le condotte prima che sfocino in richieste di tutela processuale.

Il primo motivo, incentrato sul deficit partecipativo e sull’insufficienza istruttoria, è infondato. Il ricorrente è stato informato dell’avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, ha ottenuto l’accesso agli atti e ha depositato memorie, valutate e richiamate nella parte motiva del provvedimento ai sensi dell’art. 10 legge n. 241/1990. La motivazione è articolata: contatti telefonici e sui social, incontri nei parcheggi del centro commerciale, telefonate notturne, conoscenza degli spostamenti della donna, condotte reiterate e confermate dalle persone ascoltate.

Il Collegio precisa che l’istruttoria è alleggerita per l’urgenza della materia e che il sindacato resta limitato alla manifesta irragionevolezza. Le dichiarazioni della parte offesa, pur centrali, trovano riscontro nelle audizioni dei testi, la cui deposizione è concordante. Lo stesso ricorrente non contesta di aver inviato messaggi, chiamate ed e-mail, limitandosi a negare la violenza.

Il secondo motivo è respinto sul piano sostanziale. L’ammonimento non presuppone un episodio di violenza, ma condotte che secondo l’id quod plerumque accidit possano determinare uno stato di grave ansia e paura. Rilevano la frequenza e i tempi dei tentativi di comunicazione, la localizzazione degli spostamenti e la conseguente presenza del ricorrente, idonei a ingenerare gli stati d’ansia denunciati. Il Tribunale rigetta quindi il ricorso, compensando integralmente le spese in ragione della natura ampiamente interpretativa della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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