Autotutela universitaria e riesame della commissione sulla dichiarazione del candidato (TAR Toscana n. 1290 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del candidato che attesti lo svolgimento di fatto di un’attività universitaria di coordinamento, priva di formale incarico e di retribuzione, non è falsa e non giustifica l’esclusione dalla procedura selettiva. L’amministrazione universitaria che accerti tale atipicità può annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il decreto di approvazione degli atti e rimettere il titolo alla valutazione della commissione giudicatrice. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Le censure avverso i punteggi della commissione sono inammissibili finché manchi un’effettiva lesione, dovendo la commissione rinnovare la valutazione e l’ateneo emanare un nuovo decreto di approvazione.

Il Fatto

Il ricorrente principale partecipava alla selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di un ateneo, conclusasi con l’attribuzione alla controinteressata di 86,00 punti e al ricorrente di 85,00 punti. Il decreto rettorale di approvazione degli atti confermava la vincitrice.

Il candidato non vincitore presentava istanza di autotutela, contestando la valutazione dell’incarico di coordinamento e responsabilità organizzativa di un corso di perfezionamento, inserito dalla candidata tra le attività didattiche. All’esito delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, la rettrice annullava in autotutela il decreto di approvazione e rimetteva gli atti alla commissione per la rinnovazione della valutazione dei titoli. Il candidato impugnava il decreto dolendosi della mancata esclusione della rivale; la candidata impugnava a sua volta lo stesso decreto per vizi procedimentali e per l’asserita ingerenza della rettrice. Entrambi proponevano ricorsi incidentali avverso i punteggi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale riunisce i ricorsi per connessione e affronta anzitutto il motivo del candidato non vincitore, secondo cui, accertata la dichiarazione non veritiera, la candidata andava esclusa dalla selezione. Il motivo è infondato: dalle verifiche emerge che l’attività di coordinamento era stata effettivamente svolta, come attestano le locandine dei corsi, le e-mail e le dichiarazioni del docente referente. La mancata formalizzazione dell’incarico non equivale a falsità della dichiarazione. Richiamando la Cons. Stato, Sez. VII, n. 4950 del 2024, il Collegio osserva che l’assenza di atti formalizzati incide al più sulla valutabilità del titolo, non sulla veridicità di quanto dichiarato; corretta è dunque la scelta di rimettere la questione alla commissione.

Quanto alla dedotta decadenza della commissione per decorso del termine dei lavori, il Tribunale rileva che la clausola del bando disciplina la conclusione della procedura e prevede la sostituzione solo in caso di ritardo non prorogato: nella specie i lavori si erano conclusi nei termini e il successivo coinvolgimento della commissione costituisce evento imprevisto, legittimo. Poiché i commissari si sono poi dimessi, il motivo è improcedibile.

Le censure avverso i punteggi dei candidati, nei ricorsi principali e incidentali, sono inammissibili: manca un’effettiva lesione, perché la commissione dovrà rivalutare il titolo e potrebbe confermare o ridurre il punteggio, con eventuale modifica della graduatoria e necessità di un nuovo decreto di approvazione degli atti.

Sul ricorso della candidata, il Collegio esclude la violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990: la mancata comunicazione di avvio non rileva, poiché l’esito non avrebbe potuto essere diverso, essendo emersa l’assenza di un incarico formale retribuito da sottoporre alla commissione. Infondato è anche il motivo sull’asserita ingerenza della rettrice, che ha agito con il contrarius actus senza assumere valutazioni riservate alla commissione. Quanto alla disparità di trattamento, non si introduce alcun nuovo criterio selettivo, ma si esercitano i poteri di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000. I ricorsi sono rigettati e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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