Fiscalizzazione in contrasto con la demolizione definitiva già formatasi (TAR Calabria n. 1573 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determina comunale di fiscalizzazione adottata ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 è illegittima quando confligge con una precedente ordinanza di demolizione non impugnata, con la quale l’amministrazione ha già accertato l’illiceità dei manufatti e l’obbligo di rimozione. Se l’abuso edilizio è stato qualificato in termini di totale difformità dall’originario titolo, trova applicazione l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e non è ammessa la sostituzione della sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria. Il giudicato amministrativo incontra peraltro un limite intrinseco nel sopravvenuto mutamento della realtà fattuale o giuridica, che può depotenziane l’effetto conformativo, ma non legittima provvedimenti che contraddicano gli assetti già definiti da atti divenuti definitivi.

Il Fatto

Il Comune di Acri aveva autorizzato la realizzazione di un complesso edilizio di villette a schiera. Su ricorso della società acquirente di una porzione del terreno, il TAR Calabria, con sentenza n. 123 del 2013, annullò i titoli edilizi e le DIA rilasciati ai controinteressati, accertando l’indebito utilizzo, ai fini del rilascio, dei terreni già alienati alla ricorrente.

Dopo la pubblicazione della sentenza intervennero diversi provvedimenti: due permessi in sanatoria, mai impugnati, e un’ordinanza di demolizione del 2014, anch’essa non contestata. Nel 2022 il TAR accolse un ricorso in ottemperanza. Il Comune emise poi una nuova ordinanza di demolizione, limitata alle sole opere di urbanizzazione, e una determina di fiscalizzazione degli abusi. La società ha quindi proposto azione di esatta ottemperanza, con domanda di nullità e, in subordine, di annullamento dei nuovi atti, oltre a richiesta risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto la sussistenza dell’interesse al ricorso. La società è parte vittoriosa del giudizio conclusosi con la sentenza del 2013 ed è proprietaria di un’area edificabile adiacente a quella degli abusi. Il rigetto del permesso a essa rilasciato in passato non incide sull’interesse, perché il terreno resta edificabile.

L’azione di ottemperanza è invece respinta. Rispetto ai fatti accertati in sentenza vi sono sopravvenienze — i permessi in sanatoria e l’ordinanza di demolizione del 2014 — che hanno mutato il contesto. Il giudicato amministrativo trova un limite logico e pratico nel sopravvenuto mutamento della realtà, che non consente l’integrale ripristino dello status quo ante. L’amministrazione, nel riesercizio del potere, deve tenere conto delle sopravvenienze, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 1576 del 2024).

È invece accolto il motivo di annullamento dell’ordinanza del 2023 e della determina di fiscalizzazione. Questi atti confliggono irrimediabilmente con l’ordinanza di demolizione n. 5758 del 2014, non impugnata, che ha definito l’assetto degli interessi accertando l’illiceità dei manufatti e l’obbligo di demolirli. Il Collegio non oblitera il principio secondo cui l’amministrazione non può ingiungere il ripristino senza un preventivo provvedimento di autotutela sui titoli edilizi, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6422 del 2018). Tuttavia l’ordinanza del 2014, sebbene non preceduta dall’annullamento dei permessi in sanatoria, è rimasta definitiva e fissa lo status giuridico dei manufatti.

Anche la determina di fiscalizzazione è illegittima. L’ordinanza del 2014 aveva qualificato l’abuso come totale difformità, per l’uso di volumetria di pertinenza dell’area ceduta. Trova quindi applicazione l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che non consente la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria. I permessi in sanatoria non vanno annullati perché superati dall’ordinanza del 2014; gli altri atti hanno natura endoprocedimentale o sono già stati ritirati in autotutela.

La domanda risarcitoria è respinta, non essendo articolata né enunciati i danni. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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