Ottemperanza e penalità di mora anche per condanne pecuniarie del giudice civile (TAR Calabria n. 1578 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, è determinata nella misura degli interessi legali e si aggiunge agli interessi dovuti ex lege o disposti nel titolo, avendo carattere sanzionatorio. Il relativo importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e matura fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Qualora l’amministrazione non rifonda le spese del giudizio di ottemperanza nel termine fissato, al loro pagamento provvede il medesimo Commissario.
Il Fatto
Il ricorrente agisce con ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello ha accolto la domanda di equa riparazione e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 800,00 oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale, nonché delle spese in distrazione.
Il titolo è definitivo e non impugnato. Il ricorrente ha notificato ritualmente il ricorso all’amministrazione, che non si è costituita, e chiede anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, oltre alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’autorità di cosa giudicata del decreto azionato, attestata dalla certificazione in atti. Il ricorrente ha inoltrato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
Il Ministero non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, ritualmente notificato. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il thema decidendum si sposta, pertanto, sulla domanda ulteriore di condanna alla penalità di mora.
Sul punto il TAR ritiene ammissibile la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama la Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è riconosciuta nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
La penalità si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e matura sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta.
Quanto alle spese, il Collegio liquida d’ufficio il compenso sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). Il TAR estende poi i poteri del Commissario alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, applicando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c. L’amministrazione è condannata anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata