Assegnazione ai reparti Forze Speciali e autovincolo al criterio meritocratico (TAR Toscana n. 129 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione militare che, con propria Direttiva e con il modulo di adesione al percorso selettivo, si autovincola ad assegnare gli aspiranti operatori delle Forze Speciali ai reparti di destinazione sulla base della graduatoria di merito di fine corso, subordinando a tale criterio le preferenze individuali non vincolanti, non può poi discostarsene applicando “temperamenti” a posteriori, a graduatoria già approvata. Ove intenda perseguire finalità organizzative ulteriori, deve attivare un adeguato intervento in autotutela sulla procedura selettiva. In difetto, l’assegnazione disposta in favore di candidati collocati in posizione deteriore integra violazione dell’autovincolo, del principio di imparzialità e della parità di trattamento, con conseguente annullamento della destinazione illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, ha partecipato al 41° Corso di Operatore Basico per le Operazioni Speciali, svoltosi dal 25 settembre al 15 dicembre 2023, risultando idoneo e ammesso alle successive fasi dell’iter formativo per gli Operatori FS. Collocatosi al quarantunesimo posto della graduatoria conclusiva, ha indicato come prima preferenza di impiego il 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” e come seconda il 185° Reggimento Paracadutisti “Folgore”.
Con atto di pianificazione notificatogli il 13 febbraio 2024, l’amministrazione lo ha destinato al 185° Reggimento, seconda scelta. Il ricorrente ha impugnato la determinazione e la graduatoria nella parte in cui non ha tenuto conto del punteggio conseguito e delle preferenze espresse, chiedendo l’accertamento del diritto all’assegnazione al reparto indicato come prima opzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di cessazione della materia del contendere. L’amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva ammesso il ricorrente, con riserva, alla formazione specialistica presso il 9° Reggimento. Il Tribunale esclude però che tale determinazione abbia carattere definitivo: la formula dell’ammissione “con riserva” denota la provvisorietà dell’assetto, che sarebbe automaticamente caducato in caso di rigetto della domanda. L’interesse alla decisione di merito permane dunque integro.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il paragrafo 4.5 della Direttiva 7020 prevede che gli idonei siano assegnati ai reparti “sulla base della graduatoria di merito di fine Corso… tenuto conto (in subordine) delle rispettive aspirazioni individuali non vincolanti”. Il modulo di adesione ribadisce che le preferenze sono subordinate al criterio meritocratico della posizione in graduatoria, nel rispetto del “modulo di alimentazione” fissato annualmente dal DIPE.
L’amministrazione si è dunque autovincolata a un criterio prioritario, che risulta palesemente disatteso: il ricorrente, quarantunesimo, è stato assegnato alla seconda scelta, mentre al 9° Reggimento sono stati destinati due militari collocati al cinquantaquattresimo e al cinquantacinquesimo posto. Il Collegio non ritiene persuasive le spiegazioni del Comando delle Forze Speciali, contenute nella nota del 23 aprile 2024, che attesta l’adozione di “temperamenti” volti a incrementare il rateo di successo dei corsi specialistici.
Il fine perseguito può essere condivisibile, ma nessun temperamento dei criteri prestabiliti era adottabile a posteriori, a graduatoria approvata, se non mediante un intervento in autotutela sulla procedura selettiva. Mancando tale intervento, si configura la violazione dell’autovincolo e del principio di imparzialità, oltre alla disparità di trattamento denunciata. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della destinazione al 185° Reggimento e stabilizzazione del trasferimento al 9° Reggimento e dell’ammissione al corso specialistico, disposti in via cautelare. Le spese seguono la soccombenza del Ministero della Difesa e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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