Scadenza concessione non legittima inefficacia SCIA per adeguamento tecnologico (TAR Toscana n. 128 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base è illegittima quando si fonda sulla scadenza della concessione del suolo pubblico occupato dall’impianto. La norma non richiede la disponibilità dell’area in capo all’autore della segnalazione, riferendosi a interventi su infrastrutture preesistenti, da presumersi legittimamente realizzate. A fronte dell’occupazione abusiva il Comune dispone dei rimedi di regolarizzazione, ripristino e autotutela ex art. 823 c.c.; fino a quando l’occupazione persiste, l’occupante conserva la facoltà di procedere all’adeguamento, salvo che questo comporti un aggravio dell’occupazione stessa. Integra sviamento l’uso del potere dichiarativo per costringere l’operatore a rinunciare al contenzioso sui canoni. Nel processo amministrativo l’azione di puro accertamento è ammessa solo in via eccezionale, quando le azioni tipizzate non soddisfino pienamente il bisogno di tutela.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di servizi di comunicazione elettronica, presenta una SCIA ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base installata su area pubblica nel territorio comunale. Il Comune dichiara l’inefficacia e l’archiviazione della segnalazione, richiamando il parere del proprio Servizio Espropri e Patrimonio: la concessione del suolo pubblico occupato dall’impianto sarebbe scaduta, i tentativi di regolarizzazione non avrebbero avuto esito e il sito risulterebbe occupato in via di mero fatto.
La società impugna il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo un unico motivo di violazione di legge e sviamento: la titolarità dell’area non sarebbe requisito di legittimazione dell’intervento e il fine reale del Comune sarebbe costringerla a rinunciare al contenzioso pendente sui canoni concessori. Il Comune eccepisce la tardività della domanda di nullità parziale della concessione e il difetto di legittimazione attiva, per essere subentrata nella titolarità dell’impianto altra società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di difetto di legittimazione e la ritiene infondata. Il provvedimento impugnato è indirizzato alla ricorrente nella qualità di titolare della pratica SUAP incardinata con la presentazione della SCIA, e in sede amministrativa il Comune non ha mai contestato la legittimazione della società a eseguire l’intervento dopo il trasferimento dell’impianto. La legittimazione discende dunque dalla titolarità formale e sostanziale della segnalazione, incontestata.
È invece inammissibile la domanda di accertamento della perdurante vigenza della concessione. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui, nel processo amministrativo di legittimità, l’azione di puro accertamento è ammessa solo eccezionalmente, quando le azioni tipicizzate non soddisfino in modo pieno i bisogni di tutela dell’interessato (Cons. Stato, sez. VI, n. 3441 del 2024; sez. V, n. 2508 del 2024; sez. III, n. 5207 del 2023). Nel caso concreto l’azione di annullamento è idonea a fornire tutela piena.
Nel merito, l’art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003, nel testo applicabile ratione temporis, non conteneva alcun riferimento alla disponibilità dell’area occupata in capo all’autore della segnalazione. La scelta legislativa si spiega con la natura degli interventi, che riguardano infrastrutture già esistenti, da presumersi legittimamente realizzate e funzionanti. Necessaria era, semmai, la disponibilità dell’impianto, che il Comune non ha mai contestato.
La dichiarazione di inefficacia costituisce pertanto uso del potere per finalità diverse da quelle tipiche e integra il denunciato sviamento. A fronte dell’asserita scadenza della concessione, il Comune disponeva e dispone di specifici rimedi amministrativi e giudiziari: la regolarizzazione, il ripristino dello stato dei luoghi e l’esercizio dei poteri di autotutela ex art. 823 c.c. Fino a quando l’occupazione persiste, non può negarsi all’occupante la facoltà di procedere all’adeguamento, salvo che ne derivi un aggravio dell’occupazione, circostanza non allegata né documentata.
Il Collegio esclude inoltre che morosità nel pagamento dei canoni possano giustificare il diniego dell’adeguamento. Le considerazioni svolte hanno carattere assorbente quanto al tema della persistente vigenza della concessione originaria; il Tribunale osserva soltanto che dal d.lgs. n. 259/2003 non sembra potersi trarre il principio della tendenziale durata a tempo indeterminato delle concessioni di suolo pubblico per impianti di telefonia. Il ricorso è accolto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.