Progressioni tra aree: valutazione e disciplinare sono criteri, non requisiti (TAR Toscana n. 124 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per la progressione tra aree, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 15 CCNL Funzioni Locali, la valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio e l’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni costituiscono elementi di valutazione e non requisiti di partecipazione. La relativa carenza non determina l’esclusione del candidato, ma soltanto il mancato conseguimento del punteggio. La norma di legge e quella contrattuale non qualificano tali parametri come requisiti di ammissione a pena di esclusione, e la loro natura valutativa si ricava anche dal raffronto con gli altri due criteri previsti dalla disposizione, il possesso di titoli ulteriori e il numero e la tipologia degli incarichi, che non potrebbero essere configurati come condizioni di accesso. Il voto numerico attribuito dalla commissione ai corsi di formazione esprime il giudizio tecnico discrezionale e contiene in sé la motivazione, salvo il limite della contraddittorietà manifesta.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’ente dal 2008, dopo un secondo concorso pubblico con profilo di istruttore amministrativo, partecipava alla procedura comparativa indetta per la copertura di un posto nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, profilo specialista in attività amministrative e contabili, presso il Servizio Risorse Umane.

Per quel posto concorrevano tre candidate. All’esito della valutazione la ricorrente si collocava al terzo posto, con ampio distacco dalla prima classificata. Impugnava quindi la graduatoria finale, il provvedimento di assegnazione del posto, l’ammissione delle candidate e i verbali di valutazione, deducendo l’illegittimità dell’intera procedura. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo muoveva dalla tesi che le altre candidate dovessero essere escluse, non disponendo di una valutazione positiva per gli ultimi tre anni di servizio e non potendo vantare l’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio, essendo state assunte da meno di due anni. Il Collegio ritiene la censura infondata e prescinde dall’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del regolamento interno e dell’avviso.

Il percorso argomentativo parte dal dato testuale. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 descrive una procedura comparativa basata su quattro categorie di elementi; nessuna di esse è qualificata come requisito di accesso o di ammissione a pena di esclusione. Il regolamento dell’ente distingue nettamente i requisiti di partecipazione, elencati in una disposizione dedicata e limitati all’inquadramento nell’area immediata-mente inferiore e al titolo di studio, dagli elementi di valutazione contenuti nell’allegato. L’avviso richiama espressamente la sola categoria del titolo di studio e indica in modo tassativo le cause di esclusione.

Il Tribunale valorizza poi un argomento sistematico. Se il possesso di titoli ulteriori e il numero e la tipologia degli incarichi non possono essere configurati come condizioni di ammissione, la stessa natura deve riconoscersi agli altri due parametri, che il legislatore pone sullo stesso piano. Il criterio della valutazione positiva, del resto, impone di considerare soltanto le ultime tre disponibili, che se negative non attribuiscono alcun punteggio: ciò conferma la funzione valutativa e non selettiva in senso escludente.

Quanto al secondo motivo, il Collegio dichiara inammissibile per difetto di interesse la censura sull’errore di calcolo riconosciuto dall’amministrazione: anche ricalcolati i punteggi, la prima classificata resterebbe tale con oltre otto punti di vantaggio, e l’avviso esclude espressamente ogni scorrimento della graduatoria. È poi respinta la doglianza sulla omessa predeterminazione dei criteri per i corsi di formazione, essendo la descrizione sufficientemente chiara; il voto numerico è idoneo a esprimere la valutazione, secondo l’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 richiamato nel testo. Infine, la lamentata disparità di trattamento nella fruizione della piattaforma formativa non è imputabile alla commissione ed è comunque inammissibile per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza.

Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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