Ricorso improcedibile per sopravvenuto rilascio del nulla osta (TAR Sicilia n. 1300 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto rilascio del provvedimento ampliativo richiesto in via di fatto dal ricorrente determina la carenza di interesse processuale alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. L’interesse alla pronuncia di annullamento viene meno quando l’Amministrazione, in pendenza di giudizio, adotta l’atto satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, ma solo la verifica della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese di lite è giustificata quando la cessazione dell’interesse dipenda da fatti successivi alla proposizione del ricorso, non imputabili alla resistenza dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un casolare rurale in zona B della Riserva Naturale Orientata “Timpa di Acireale”, presentava istanza per il rilascio del nulla osta necessario agli interventi di risanamento conservativo e miglioramento strutturale dell’immobile. L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura respingeva la prima istanza nel 2022 e, con provvedimento n. 25502 del 27 marzo 2023, anche la seconda, rilevando un presunto cambio di destinazione d’uso da agricola ad abitativa, in contrasto con l’art. 4 del regolamento assessoriale del 23 aprile 1999, e l’identità del nuovo progetto rispetto al precedente.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, posto che il nuovo progetto avrebbe mantenuto la destinazione d’uso originaria e sarebbe stato finalizzato alla conservazione del bene. In pendenza di giudizio, l’Amministrazione rilasciava il nulla osta n. 84658 del 20 settembre 2024, con prescrizioni. All’udienza del 17 aprile 2025 il difensore rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento ampliativo richiesto dal ricorrente, rilasciando il nulla osta con prescrizioni. Tale atto soddisfa l’interesse sostanziale che il ricorrente intendeva perseguire mediante l’impugnazione del diniego.
La questione giuridica attiene all’interesse processuale alla decisione. Il ricorso per annullamento presuppone che l’atto impugnato continui a produrre effetti pregiudizievoli per il ricorrente. Quando l’Amministrazione rimuove la situazione di insoddisfazione mediante l’adozione dell’atto richiesto, l’interesse alla pronuncia di annullamento viene meno.
Il Collegio, preso atto del provvedimento sopravvenuto e della dichiarazione resa in udienza dal difensore, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale. La pronuncia non investe il merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla sopravvenienza.
In ordine alle spese, l’Avvocatura dello Stato chiedeva la compensazione, rilevando che la cessazione dell’interesse dipendeva da fatti successivi alla proposizione del ricorso. Il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, coerentemente con la natura sopravvenuta della cessazione della materia contenziosa.
Nota della Redazione
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