Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1299 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli, anche solo relativi, posti a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana che aveva ammesso la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta ha confermato la piena applicabilità della disciplina statale nell’Isola. Ne deriva che nelle aree vincolate sono sanabili esclusivamente gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici, intesi in senso paesaggistico. Il provvedimento di diniego e l’ordine di rimessione in pristino costituiscono atti vincolati, per i quali non occorre una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha reso parere negativo sull’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per opere edilizie realizzate in area paesaggisticamente vincolata nel Comune di Lipari, isola di Stromboli. Con lo stesso atto l’Amministrazione ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Unitamente al diniego è stata impugnata, ove occorra, la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022.
La domanda riguardava la realizzazione di un volume tecnico destinato a locale-deposito. I ricorrenti hanno dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, l’applicazione automatica della circolare senza valutazione concreta di compatibilità paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso ex art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003 e l’illegittimità dell’ordine demolitorio per pendenza di istanza di condono ambientale. L’Amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2. La norma regionale aveva interpretato l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 nel senso di ammettere la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. La Consulta ha ritenuto tale disciplina lesiva della riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente.
Il Tribunale ne trae la conseguenza che, in Sicilia, il terzo condono edilizio non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche di vincoli relativi. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende quindi i limiti del comma 27. Il giudice richiama le pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno escluso la necessità di approfondire le ricadute della declaratoria rispetto al pregresso assetto.
Quanto alla nozione di volume e superficie, la decisione richiama Consiglio di Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022 e n. 1213/2022: in area vincolata il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e altri volumi, interrati o meno. La superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, considerando l’impatto sull’assetto del territorio.
Le ulteriori censure sono respinte perché il provvedimento era interamente vincolato. Non occorre una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati, né alcun affidamento tutelabile. Il carattere vincolato rende superflua anche la comunicazione di avvio del procedimento, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi. L’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 concerne il primo e il secondo condono. Il condono edilizio e quello ambientale sono autonomi, avendo il secondo effetti solo in ambito penale.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.