Convalida del silenzio-assenso su stazione radio base priva di interesse pubblico (TAR Puglia n. 1345 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune convalida, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, della L. n. 241/1990, un’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base formatasi per silenzio-assenso deve esplicitare in modo chiaro e concreto le ragioni di interesse pubblico che giustificano la conservazione degli effetti dell’atto viziato. Non assolvono a tale onere il richiamo alla natura di opera di pubblica utilità della infrastruttura, né il rinvio alla esigenza di una rete completa di telecomunicazioni, trattandosi di argomenti volti a dare conto della compatibilità urbanistica dell’opera e non delle ragioni della convalida. Il titolo abilitativo tacito, in materia di art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, si perfeziona per il solo decorso del termine anche in presenza di una domanda non conforme a legge o incompleta, con la conseguenza che i vizi dell’istanza non impediscono la formazione del silenzio-assenso, ma possono essere fatti valere solo mediante l’esercizio del potere di autotutela, che a sua volta deve essere congruamente motivato.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti in un immobile distante circa trenta metri dal sito interessato, hanno impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento autorizzativo formatosi per silenzio-assenso sull’istanza presentata da una società di telefonia per l’installazione di una stazione radio base su lastrico solare in un Comune della provincia. Con successivi motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione agli atti del procedimento e, in particolare, al provvedimento con cui il Comune ha convalidato, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il titolo tacito, dopo aver avviato un riesame a seguito di sollecitazione della stessa società istante.
I ricorrenti hanno dedotto la non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del gestore, la insufficienza della istruttoria sulla esposizione ai campi elettromagnetici, la incompatibilità urbanistica dell’impianto e il difetto di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della convalida. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito la inammissibilità e la improcedibilità per carenza di legittimazione e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la improcedibilità del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti. La sopravvenuta convalida, non meramente confermativa ma espressione di una rinnovata funzione amministrativa, ha determinato la traslazione dell’interesse dal provvedimento tacito a quello di secondo grado, secondo l’indirizzo richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3352/2023 e n. 9147/2023).
L’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse è stata respinta. La vicinitas è stata ritenuta dimostrata dalla distanza dell’abitazione e il principio di prova del pregiudizio, anche patrimoniale, è stato ricavato dalla relazione tecnica prodotta, non contraddetta da documentazione contraria. La valutazione in concreto della nocività attiene al merito, non alla rito (richiamata Cons. Stato n. 3573/2024).
Nel merito, il Tribunale ha respinto le censure sulla incompletezza della istanza. Il silenzio-assenso si perfeziona con il decorso del termine, anche se la domanda non è conforme a legge (Cons. Stato n. 10069/2023, n. 15/2024, n. 10468/2024), con la conseguenza che i vizi non impediscono la formazione del titolo e restano affidati all’autotutela. Quanto al raggio di valutazione, l’art. 9 della L.R. n. 5/2002 non coincide con il raggio di misurazione previsto dal R.R. n. 14/2006; inoltre il parere di ARPA non condiziona il titolo autorizzativo ma la sola attivazione dell’impianto (richiamate Cons. Stato n. 3970/2017 e n. 687/2023).
È stato invece accolto il motivo sul difetto di motivazione della convalida. L’art. 21-nonies, comma 2, della L. n. 241/1990 impone di esplicitare le ragioni di interesse pubblico. Il richiamo alla qualificazione dell’infrastruttura come opera di pubblica utilità e alla esigenza di una rete completa spiega la compatibilità urbanistica, non le ragioni della convalida. Da qui l’annullamento del provvedimento di convalida, fermo il possibile riesercizio del potere, con condanna alle spese del Comune e della società controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.