Giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica al docente precario e ottemperanza (TAR Sicilia n. 2756 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorrente che invoca l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata assolve l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. dimostrando il fatto costitutivo del diritto, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Incombe sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, tra cui l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio senza allegazione dell’esecuzione né giustificazione dell’inadempimento lascia integro il diritto all’ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio e nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, senza diritto a compenso per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere esclusa in presenza di specifiche difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, Sezione lavoro, con sentenza n. 228/2025 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, al pari dei docenti di ruolo, per il servizio di insegnamento a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero all’attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.

La sentenza è stata notificata e non impugnata, divenendo definitiva. Il Ministero non ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e l’applicazione della somma prevista dall’art. 114 c.p.a. per ogni futura violazione. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato; è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996; non risulta alcun adempimento da parte del Ministero.

Sul piano probatorio, il TAR richiama l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ex art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Incombeva quindi sull’Amministrazione provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto.

Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito valida giustificazione dell’inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando l’esecuzione integrale del giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Al commissario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, può applicarsi per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479/2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291/2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142/2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983/2023.

Il TAR esclude invece l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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