Esclusione delle lauree LM-92 e LS-101 dall’insegnamento nelle classi A-12 e A-18 (TAR Lazio n. 2792 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riordino delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente non è affetto da eccesso di potere per illogicità o contraddittorietà quando l’esclusione di un titolo di studio dall’insegnamento in una data classe di concorso trovi fondamento nella mancata corrispondenza tra i nuclei epistemologici del percorso formativo e le discipline riconducibili alla classe stessa. La disparità di trattamento non sussiste qualora la diversità della disciplina non garantisca la padronanza degli studi epistemologici e la cognizione dei nessi tra le discipline previste per le classi di concorso escluse. La eventuale integrazione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari non sana il deficit formativo quando il piano di studi risulti decontestualizzato rispetto alle relative pratiche e metodologie didattiche.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti precari titolari di lauree e piani di studio afferenti ai codici LM-92 e LS-101, hanno impugnato il D.M. n. 255/2023 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso, unitamente alle tabelle allegate e agli atti presupposti, nella parte in cui non consentono l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso A-12 (Discipline letterarie) e A-18 (Filosofia e Scienze umane), riconoscendo le loro lauree soltanto per la classe A-65.

Con successivi atti per motivi aggiunti hanno impugnato l’O.M. n. 88/2024, recante la disciplina di aggiornamento delle GPS, e le graduatorie provinciali di supplenza di numerose Province, deducendo eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del principio di non discriminazione. Hanno altresì chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza amministrativa consolidata sull’ammissibilità del ricorso collettivo, che rappresenta una deroga al principio secondo cui ogni domanda deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione. Ha richiamato Cons. Stato, Sez. IV, n. 2341 del 2021 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1866 del 2017, secondo cui l’impugnazione collettiva è ammissibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali e di assenza di conflitto di interessi. Ha poi osservato che nel caso di specie difetterebbe l’identità degli atti gravati, poiché le graduatorie impugnate non sono comuni a tutti i ricorrenti.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dalla disamina di tale profilo, giudicando il ricorso e i motivi aggiunti infondati nel merito. Le censure in diritto sono state delibate congiuntamente per connessione e omogeneità delle questioni.

Nel merito, il Collegio ha accolto le deduzioni dell’Amministrazione resistente. Le lauree LM-92 e LS-101 costituiscono titoli di accesso per la sola classe A-65 (Teoria e tecnica della comunicazione), ai fini dell’insegnamento presso l’Istituto tecnico, Settore Tecnologico, Indirizzo Grafica e Comunicazione, in ragione del D.P.R. n. 88/2010 e della direttiva ministeriale 4/2012.

L’esclusione dalle classi A-12 e A-18 trova fondamento nella circostanza che i piani di studio relativi a dette lauree non garantiscono la padronanza degli studi epistemologici, l’acquisizione di conoscenze e competenze relative ai nuclei fondamentali delle discipline coinvolte, né la cognizione dei nessi e delle relazioni tra le discipline previste per le rispettive classi di concorso, ovvero tra Lingua e Letteratura italiana, Storia e Geografia per la A-12 e tra Filosofia e Scienze Umane per la A-18.

Tale deficit non potrebbe essere superato neppure mediante eventuali integrazioni di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, che risulterebbero decontestualizzate rispetto alle relative pratiche e metodologie didattiche. I provvedimenti impugnati non risultano pertanto né illogici, né contraddittori, né frutto di ingiustificata disparità di trattamento.

Il Collegio ha quindi respinto anche la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento. Ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta e l’insussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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