Verifica dell’anomalia e sostenibilità dell’offerta con costi della manodopera ridotti (TAR Toscana n. 1576 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, in una procedura negoziata con meno di cinque offerte ammesse, non è tenuta al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 36/2023. Il RUP può comunque avviare il contraddittorio sui costi della manodopera per verificare la complessiva sostenibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. Il giudizio di congruità ha ad oggetto l’offerta nella sua interezza e non le singole voci, salvo il caso di manifesta insostenibilità dei costi. Le scelte organizzative dell’impresa, compreso l’impiego dei restauratori in altre attività per compensarne i costi contrattuali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo. Il superamento del termine acceleratorio dei quindici giorni non determina di per sé l’illegittimità dell’aggiudicazione, quando l’istruttoria sia stata improntata a ragionevolezza e proporzionalità e funzionale al principio del risultato.
Il Fatto
La società ricorrente, già affidataria di lavori di restauro conservativo su un fondo librario, impugna l’aggiudicazione di un accordo quadro bandito dall’Università per la messa in sicurezza del fondo librario della Biblioteca di Scienze Sociali, del valore stimato di 300.000,00 euro oltre IVA, con costi della manodopera pari a 210.000,00 euro.
Alla procedura negoziata partecipano due soli operatori. L’aggiudicataria offre un ribasso del 32,750%, con un costo della manodopera di 142.204,00 euro, mentre la ricorrente si ferma al 23,120%. Dopo un articolato contraddittorio, il RUP dichiara l’offerta congrua e sostenibile e dispone l’aggiudicazione. La ricorrente chiede l’esclusione della controinteressata, il subentro nel contratto e, in via subordinata, l’accertamento dell’inefficacia.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la congruità dei costi della manodopera e l’assenza di giustificativi, con progressive modificazioni della struttura dell’offerta. Il Collegio rileva che, essendo le offerte inferiori a cinque, l’amministrazione non era tenuta al calcolo della soglia di anomalia ex art. 54 d.lgs. n. 36/2023 e art. 17 del Disciplinare. Il RUP ha tuttavia attivato il contraddittorio per verificare la sostenibilità dell’offerta, esercitando una facoltà e non un obbligo.
Quanto alla retribuzione, il Tribunale esclude che l’aggiudicataria abbia indicato importi inferiori a quelli del CCNL “Restauro”: gli importi riportati dovevano essere integrati con i diversi oneri contrattuali e previdenziali. Le modifiche alle giustificazioni non integrano, secondo il Collegio, carenze strutturali dell’offerta. Gli accorgimenti organizzativi indicati — impiego dei restauratori anche in altre attività, funzione di Direttore Tecnico affidata a uno dei due, affiancamento del socio e amministratore unico — sono sottratti al sindacato di parte, salvi i casi di manifesta insostenibilità dei costi, nella specie esclusa.
Il secondo motivo censura la durata del sub-procedimento, protrattosi per 53 giorni contro il termine acceleratorio di quindici giorni e oltre il termine complessivo del Disciplinare. La censura è infondata: non si versava tecnicamente in un procedimento di verifica di anomalia, e il contegno del RUP è stato improntato a ragionevolezza e proporzionalità, nel perseguimento del principio del risultato. Sarebbe stato irragionevole arrestare la valutazione alle prime giustificazioni.
Il terzo motivo deduce la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 in ordine al CCNL applicato e alla rinuncia al subappalto. Il Collegio replica che gli aspetti economici dell’offerta ricadono nelle normali interlocuzioni tra stazione appaltante e concorrente, mentre l’eventuale falsa dichiarazione attiene al possesso dei requisiti di accesso. La dichiarazione richiamata dalla ricorrente riguardava i soli dati generali.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese tra ricorrente e Università e nessuna statuizione nei confronti della controinteressata, non costituitasi.
Nota della Redazione
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