Sanatoria edilizia e doppia conformità: il diniego deve motivare sul punto (TAR Lombardia n. 1354 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, la difformità dell’intervento rispetto al titolo edilizio integra il presupposto stesso di proponibilità della domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e non può fondare da sola il diniego. L’Amministrazione è tenuta ad accertare la cd. doppia conformità, ossia la compatibilità dell’opera con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione sia al momento della domanda. Tale valutazione costituisce il contenuto motivazionale necessario e indefettibile del provvedimento. Il diniego che ometta ogni richiamo alla disciplina urbanistica coeva e attuale è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, con conseguente annullamento e riesercizio del potere. Il silenzio-diniego formatosi sul termine dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 resta superato dal successivo diniego espresso, che lo sostituisce in toto.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività di recupero di materiali inerti in un’area posta al confine tra due comuni. In virtù di una convenzione e dei successivi permessi di costruire convenzionati, era stato assentito un impianto di trattamento inerti con specifiche modalità di accesso. A seguito di sopralluogo, il Comune aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, rilevando il deposito di materiale su aree esterne al comparto autorizzato e la realizzazione degli accessi in difformità dal progetto assentito.
Impugnata l’ordinanza, il TAR respingeva il gravame con sentenza passata in giudicato, confermando la difformità degli accessi rispetto al titolo. La società presentava quindi istanza di permesso di costruire in sanatoria per il cancello carraio realizzato in difformità. Formatosi il silenzio-diniego, lo impugnava; sopravvenuto il diniego espresso, lo gravava con motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Il diniego tacito è ormai superato dal provvedimento espresso del 29 aprile 2021. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che l’atto espresso adottato dopo istruttoria e con motivazione esplicita ha natura di conferma propria, è autonomamente lesivo e sostituisce integralmente l’atto formatosi per silentium. L’eventuale annullamento del diniego tacito non muterebbe nulla, perché l’unico provvedimento che disciplina la fattispecie resta quello espresso.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio respinge le eccezioni preliminari del Comune. Nessun effetto acquisitivo può ricollegarsi all’ordinanza di ripristino, poiché l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale era correlata solo ai terreni destinati senza titolo al deposito di inerti e non agli accessi. Irrilevante è poi l’omessa impugnazione degli atti della conferenza di servizi, riferiti a una diversa proposta progettuale. Il Comune confinante, infine, non è controinteressato rispetto a un diniego che riguarda opere edificate nel solo territorio comunale procedente.
Nel merito, il TAR accoglie la domanda caducatoria. La concessione in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la difformità rispetto al titolo, ma richiede che l’Amministrazione accerti la doppia conformità. Nel caso concreto il Comune ha respinto l’istanza rilevando esclusivamente la difformità dal permesso di costruire convenzionato, cioè proprio il presupposto di presentabilità della domanda. Nulla ha affermato sulla compatibilità urbanistica ed edilizia, né coeva alla realizzazione né vigente al tempo dell’istanza. Il diniego è perciò illegittimo per motivazione insufficiente e istruttoria lacunosa.
Il provvedimento è annullato, con riesercizio del potere da parte del Comune, chiamato a pronunciarsi sui profili pretermessi. È invece respinta la domanda risarcitoria, proposta in termini generici e senza quantificazione del danno, non essendo provata, nemmeno in termini probabilistici, la spettanza del bene della vita. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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