Divieto prefettizio di detenzione armi e sindacato sul giudizio di inaffidabilità (TAR Lombardia n. 2451 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere prefettizio di vietare la detenzione delle armi e delle munizioni, previsto dall’art. 39 del r.d. n. 773/1931, presuppone la mancanza di affidamento in ordine alla capacità del detentore di non abusare delle armi, evenienza la cui prova è posta a carico dell’amministrazione. Il relativo giudizio è espressione di discrezionalità sul quomodo e impone una compiuta ponderazione tra la tutela della pubblica incolumità e l’interesse privato al mantenimento delle armi. Il divieto può essere adottato anche in assenza di una sentenza penale di condanna, quando emergano fatti o circostanze, anche attinenti a procedimenti penali in corso, dai quali dedurre la pericolosità sociale dell’istante e il conseguente pericolo per la collettività. La misura non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento quando ricorrano ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La Prefettura ha adottato un decreto con cui ha ritenuto il ricorrente privo dei requisiti soggettivi di affidabilità ai fini della detenzione delle armi, custodite presso la propria residenza, ravvisando il pericolo di abuso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. Il provvedimento si fondava su un comportamento persecutorio e minaccioso tenuto nei confronti di due persone, che per tale ragione avevano sporto denuncia; nel contesto delle condotte veniva fatto riferimento al possesso e al possibile uso delle armi detenute.
Il destinatario ha impugnato il divieto davanti al TAR Lombardia. Con il primo motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative ex art. 7 della legge n. 241/1990, per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi in assenza di ragioni d’urgenza. Con il secondo ha contestato la violazione dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 e del principio di proporzionalità, deducendo che l’amministrazione non avrebbe accertato la dinamica dei fatti posti a base della querela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931, che consente al prefetto di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Da tale disposizione ricava che l’adozione del divieto è subordinata alla sussistenza della mancanza di affidamento, il cui onere probatorio grava sull’amministrazione.
La valutazione di quel presupposto appartiene alla discrezionalità amministrativa quanto al quomodo: richiede una compiuta ponderazione tra la tutela della pubblica incolumità, interesse pubblico primario, e l’interesse privato al mantenimento delle armi. Il Tribunale richiama sul punto i propri precedenti (TAR Lombardia n. 1834 del 2023, n. 2423 del 2023 e n. 2673 del 2023) e chiarisce che il divieto può essere disposto anche in mancanza di una sentenza penale di condanna per reati espressivi di indole violenta, quando emergano fatti o circostanze, anche relativi a procedimenti penali in corso, da cui dedurre la pericolosità sociale e il pericolo per la collettività.
Nel caso concreto il Collegio ritiene che il contegno del ricorrente, risultante dagli atti del procedimento penale e autonomamente valutato dall’amministrazione, integri una violazione di una regola basilare di condotta nella gestione e nell’uso delle armi. Assume rilievo la circostanza che le minacce rivoltte alla persona contenessero riferimento al possibile uso delle armi regolarmente detenute, come emerge dalla nota dei Carabinieri e dal CNR. L’accertamento penale del fatto resta distinto e, anzi, la querela per atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. è stata rimessa.
La misura supera il vaglio di proporzionalità, perché mira a evitare che le armi, regolarmente custodite, possano essere usate, volontariamente o accidentalmente, nei confronti di terzi o che questi possano venirne in possesso abusandone. Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio ritiene ultronea la comunicazione di avvio del procedimento: le circostanze concrete giustificavano l’urgenza di provvedere per prevenire situazioni di pericolo per l’altrui incolumità, in linea con l’art. 7 della legge n. 241/1990.
Il giudizio di non affidabilità — intesa come autocontrollo e senso di responsabilità, secondo la definizione richiamata da Cons. Stato, Sez. III, n. 3738 del 2023 — risulta pertanto ragionevolmente espresso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese. Resta fermo che l’amministrazione, su nuova istanza dell’interessato, dovrà valutare le circostanze sopravvenute e ponderare l’attualità ostativa di quelle precedenti.
Nota della Redazione
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