Griglia criteri offerta tecnica e discrezionalità della commissione di gara (TAR Lombardia n. 1353 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 impone alla stazione appaltante di indicare nella lex specialis i criteri di valutazione e la ponderazione relativa, potendo prevedere sub-criteri e sub-punteggi solo ove necessario. La scelta di disaggregare o meno un criterio in sub-criteri rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e si sottrae al sindacato di legittimità salvo che risulti macroscopicamente illogica, irragionevole o intrasparente. Le voci descrittive di maggior dettaglio che illustrano il contenuto di un sub-criterio non costituiscono autonome voci ponderali e non richiedono l’attribuzione di uno specifico punteggio. I giudizi delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per evidente illogicità, senza sostituzione del giudizio del giudice a quello della commissione.
Il Fatto
La ricorrente impugna la determinazione con cui la Fondazione Human Technopole ha aggiudicato alla controinteressata la gara per la fornitura di azoto liquido e gas puri e servizi connessi, per un importo complessivo di euro 1.133.194,13, unitamente agli atti di gara e alla lex specialis. Con istanza ex art. 116, secondo comma, cod. proc. amm. la stessa società chiede l’accertamento del diritto all’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, consegnata in un primo momento in forma parzialmente oscurata; la Sezione, con ordinanza n. 2707 del 20 novembre 2023, dichiara l’improcedibilità di tale domanda per essere stata la documentazione consegnata in modo completo.
Preso atto dell’offerta tecnica, la ricorrente propone motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati. La controinteressata deposita ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente dalla procedura. La causa è trattenuta in decisione all’esito della pubblica udienza del 16 aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo investono la griglia di valutazione. La ricorrente sostiene che, non essendo stato collegato alcun punteggio ai criteri c.d. di quarto livello, sarebbe stata violata la norma del codice e sarebbero state lese la trasparenza e l’intellegibilità dell’offerta, con eccessiva discrezionalità della commissione e impossibilità di ricostruire il percorso valutativo.
Il Collegio richiama l’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ne individua la finalità di trasparenza: la stazione appaltante deve predisporre preventivamente una griglia che indichi gli elementi ponderali e il punteggio a ciascuno attribuibile, con facoltà di disaggregazione in sub-criteri. Sul punto richiama l’orientamento secondo cui la scelta di disaggregare è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo se macroscopicamente illogica e se i criteri non risultino trasparenti ed intellegibili (T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 629 del 2022).
Nel caso concreto, la lex specialis prevede settanta punti per l’offerta tecnica, trenta per i “lavori” e quaranta per le “forniture e servizi”, con sub-criteri muniti di punteggio massimo (a titolo esemplificativo 2/20 per il sub-criterio 3.3 e 12/40 per il sub-criterio 4.2). La censura di omessa ponderazione è quindi infondata in punto di fatto. Le voci descrittive ulteriori, prive di punteggio, hanno funzione illustrativa del sub-criterio e non costituiscono sub-criteri. La stazione appaltante non è tenuta a definire in modo analitico ogni passaggio valutativo, dovendosi ritenere fisiologico un margine di valutazione discrezionale della commissione.
Il terzo motivo e i motivi aggiunti denunciano errori nelle valutazioni tecniche, con sovrastima dell’offerta dell’aggiudicataria e sottostima di quella della ricorrente su otto voci. Il Collegio rileva che le criticità attengono ad aspetti discrezionali e richiama l’orientamento per cui i giudizi delle commissioni sono connotati da discrezionalità tecnica, sindacabili solo per evidente illogicità (T.A.R. Lombardia, sez. IV, n. 494 del 2023). Quanto al primo profilo, il suo eventuale accoglimento non supererebbe la prova di resistenza: il punteggio massimo della voce è di sei punti, mentre il distacco tra le offerte è di dieci punti.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per effetto della reiezione dell’impugnazione principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000 in favore di ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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