Terzo condono in Sicilia: in area vincolata sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1356 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004, il terzo condono edilizio non è ammissibile per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, la sanatoria è possibile solo ove ricorrano congiuntamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’abuso alle tipologie minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. In materia paesaggistica rileva la creazione di qualsiasi volume, anche interrato, e di qualsiasi superficie utilizzabile, a prescindere dalla destinazione. Il diniego fondato su atti vincolati non richiede comparazione con l’interesse privato, né è sindacabile per difetto di motivazione o per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel Comune di Lipari, Isola di Vulcano, hanno realizzato all’interno di un fabbricato regolarmente assentito un piano interrato ad uso deposito. Per tale opera hanno presentato istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003 e, nel 2016, domanda di nulla osta paesaggistico alla Soprintendenza di Messina.
La Soprintendenza ha espresso parere negativo, richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022 emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica. Il Comune di Lipari ha quindi rigettato l’istanza di condono. I ricorrenti hanno impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento, violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e mancata preesistenza del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, che ha annullato la norma regionale di interpretazione autentica dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004. Il rinvio di tale disposizione all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 concerne l’intera disciplina statale, compreso il limite del comma 27, lett. d), che preclude la sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale e vincolano la potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia.
Da ciò discende che nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi di minore importanza: restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici. Il TAR richiama l’orientamento del C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023 e della giurisprudenza amministrativa conforme, oltre ai precedenti del Consiglio di Stato nn. 1036/2023, 90/2023 e 8781/2022.
Nel caso concreto difettano la terza e la quarta condizione: l’opera non rientra tra gli interventi minori e manca il parere favorevole dell’autorità paesaggistica. Il Collegio respinge la tesi secondo cui il locale deposito sotterraneo non comporterebbe aumento di volumetria. Sotto il profilo paesaggistico, richiamando il Consiglio di Stato n. 4123/2023, non rileva la distinzione tra volumi interrati e fuori terra, poiché il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume. Quanto alla superficie, il Consiglio di Stato n. 1213/2022 ne impone una lettura ampia e finalistica, legata all’impatto sull’assetto del territorio.
Il diniego della Soprintendenza è compiutamente motivato per relationem mediante il richiamo alla circolare n. 2/2022, senza violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Trattandosi di atti vincolati, non è richiesta alcuna valutazione dell’interesse pubblico concreto, né è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva: il decorso del tempo non può legittimarla. Per la stessa ragione non è predicabile il vizio di disparità di trattamento e resta irrilevante la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Quanto alla pretesa mancata preesistenza del vincolo, il TAR rileva che l’intero territorio dei Comuni delle isole Eolie è soggetto a vincolo paesistico in forza dei decreti del 1979 e del 1996, oltre che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 431/1985. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore dell’Amministrazione regionale e nulla per il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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