Responsabilità disciplinare del militare e diritto di difesa tramite legale di fiducia (TAR Emilia-Romagna n. 247 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità disciplinare del personale militare, al pari di quella penale, ha carattere personale e non può essere ascritta per fatti imputabili esclusivamente a un terzo. L’esercizio del diritto di difesa tramite un legale di fiducia costituisce diritto fondamentale della persona, garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU, e non può essere limitato alle sole condotte processuali. Esso è esercitabile anche in via preventiva, mediante l’interlocuzione con l’Amministrazione, e resta garantito pure nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica come quelle militari. Ne consegue l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata per le iniziative assunte dal difensore nell’interesse del proprio assistito. Il provvedimento che respinge il ricorso gerarchico ha effetto meramente confermativo ed è privo di autonoma lesività.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso una Stazione del bolognese, ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero inflittagli dal Comando Regionale Carabinieri Forestale per indebita interferenza nel rapporto gerarchico. La contestazione riguardava le comunicazioni inviate ai superiori dal legale di fiducia del militare, che nel periodo febbraio-maggio 2021 aveva intimato la cessazione di condotte ritenute persecutorie in danno del proprio assistito.
Il ricorrente ha dapprima proposto ricorso gerarchico, rimasto senza risposta, e quindi impugnato dinanzi al TAR sia il silenzio-diniego sia il presupposto provvedimento sanzionatorio. Con motivi aggiunti ha poi gravato il sopravvenuto rigetto del ricorso gerarchico. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’infondatezza del gravame, sul rilievo che il legale avrebbe agito su specifico mandato e che l’art. 24 Cost. sarebbe invocabile solo nell’ambito di un giudizio pendente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di rito e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Il provvedimento che respinge il ricorso amministrativo ha effetto confermativo di quello già impugnato e, dunque, è privo di autonoma lesività: la sua impugnazione giurisdizionale risulta ultronea, secondo l’orientamento richiamato dal Giudice.
Nel merito, il TAR ricostruisce la natura della responsabilità disciplinare. Essa, al pari di quella penale, ha carattere personale ai sensi dell’art. 27 Cost. e carattere punitivo, come affermato dalla Cassazione civile sez. II, 28 febbraio 2019, n. 6016. Il Codice dell’Ordinamento Militare la riferisce esclusivamente ai comportamenti, atti e omissioni dei soggetti appartenenti alla gerarchia militare. Non è dunque ammissibile una responsabilità disciplinare per fatto imputabile esclusivamente a un terzo.
L’Amministrazione aveva sostenuto che le comunicazioni del difensore fossero imputabili al militare perché inviate su suo mandato. Il Collegio supera questo rilievo richiamando l’ampia autonomia che caratterizza il rapporto professionale tra cliente e avvocato, il quale sceglie la strategia difensiva (Cassazione sez. II 12 aprile 2002, n. 5226 e 12 marzo 2012, n. 3883).
Il passaggio decisivo è però un altro. Nell’ambito del rapporto di lavoro, anche militare, il dipendente ha diritto di farsi assistere da un legale di fiducia nell’esercizio di un diritto fondamentale garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU, applicabile in presenza di sanzioni a contenuto afflittivo anche nel procedimento disciplinare. Il richiamo è alla Corte di Strasburgo (Grande Stevens, Varvara, Sud Fondi) e alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. II, 7 marzo 2022, n. 1652). Il diritto di difesa deve essere esercitabile anche fuori e prima del giudizio, mediante l’interlocuzione con l’Amministrazione, e il dialogo preventivo è conforme ai principi di buona fede e leale collaborazione.
Il secondo motivo di gravame, di carattere assorbente, è quindi accolto e il provvedimento sanzionatorio annullato. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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