Subentro frazionato nel servizio idrico e riscossione “per conto” del gestore unico (TAR Calabria n. 1357 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il subentro anticipato del gestore unico del servizio idrico integrato nella sola riscossione della tariffa, previsto dalla legge regionale in attesa del subentro nella gestione operativa, non comporta alcun incameramento delle poste attive né alcuna causa di preferenza o diritto di ritenzione in favore del gestore unico. La riscossione è svolta per conto dei gestori uscenti, nell’interesse degli stessi, e la ripartizione dei flussi è demandata ad accordi operativi tra amministrazioni, approvati dall’Autorità d’ambito. Ne deriva che, in assenza di tali accordi, non sussiste alcun provvedimento lesivo e le censure di subentro frazionato sono inammissibili o infondate. La previsione regionale è neutra rispetto agli equilibri del piano economico-finanziario e non vulnera l’autonomia finanziaria degli enti locali.

Il Fatto

Un comune calabrese, che gestisce in economia il servizio idrico integrato, impugna dinanzi al TAR Calabria i decreti del Commissario straordinario dell’Autorità regionale per rifiuti e risorse idriche con cui, individuata una società quale gestore unico d’ambito, è stato approvato il cronoprogramma del subentro e, da ultimo, il Piano operativo di transizione.

Il comune contesta il modello di subentro c.d. frazionato: la tariffa sarebbe riscossa subito dal gestore unico, mentre costi e passività resterebbero in capo ai gestori esistenti. Dopo una sentenza non definitiva che dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse su alcuni decreti, la controversia prosegue sulle deliberazioni di individuazione del gestore e di conferma dell’affidamento e sui motivi aggiunti avverso il Piano del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’operazione amministrativa a formazione progressiva. La scelta del gestore e della forma di affidamento si è perfezionata con la deliberazione del 25.10.2022, notificata al comune mediante PEC; la deliberazione successiva si limita a prendere atto dell’adempimento delle prescrizioni e va qualificata come atto meramente confermativo, non impugnabile, in applicazione del criterio che distingue la conferma propria dall’atto privo di nuova istruttoria e motivazione.

L’impugnazione della prima deliberazione è quindi tardiva, mentre è infondata la censura di incompetenza del Commissario straordinario. L’art. 17 della legge regionale n. 10/2022 gli demanda tutti gli adempimenti fino alla costituzione degli organi ordinari; la concentrazione di funzioni costituisce un mero passaggio di prima attuazione, funzionale all’operatività dell’Autorità e coerente con l’art. 97 Cost.

Sui motivi aggiunti il TAR distingue tre fasi: quella successiva alla stipula degli accordi operativi, quella anteriore e quella del rifiuto o inadempimento agli accordi. Le prime due non sono ancora attuali; nella fase intermedia il Piano elenca analiticamente le incombenze dei soggetti coinvolti, ma non introduce alcun privilegio in favore del gestore unico né alcuna ritenzione sugli incassi, che restano gestiti dai gestori attuali fino alla stipula.

Gli artt. 153 e 173 del d.lgs. n. 152/2006 sono irrilevanti, perché presuppongono il subentro nella gestione operativa, non ancora avvenuto. Il richiamo all’art. 156 dello stesso decreto conferma la legittimità di un modello di riscossione per conto di gestori diversi. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge regionale sono dichiarate irrilevanti e comunque manifestamente infondate rispetto agli artt. 117, 81, 97 e 119 Cost.

Il ricorso è dunque in parte irricevibile e inammissibile, i motivi aggiunti rigettati, con condanna del comune alle spese in favore del gestore unico e compensazione quanto alle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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