Preferenza illeggibile e assonanza tra candidati escludono il favor voti (TAR Abruzzo n. 214 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di elezioni provinciali a suffragio ristretto, il principio del favor voti non consente di attribuire la preferenza quando il cognome vergato sulla scheda sia riconducibile, per assonanza, a più candidati della medesima lista. In tale ipotesi difetta il requisito della riconducibilità univoca della volontà dell’elettore, e la dichiarazione di nullità della sola preferenza, con salvezza del voto di lista, è legittima. L’erronea indicazione del cognome non è di per sé sufficiente a invocare il favor voti, se nella stessa lista è presente un candidato con cognome simile a quello scritto. Il principio opera solo quando l’espressione del voto sia inequivocabilmente riferibile a un solo candidato.

Il Fatto

Il Presidente della Provincia di Teramo indiceva per il 17 dicembre 2023 le elezioni del Consiglio provinciale, con voto ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014 e con possibilità di esprimere una preferenza per un candidato della lista votata. Alla competizione partecipavano quattro liste, tra cui la n. 3 “La forza del territorio”, che comprendeva la ricorrente, un candidato con cognome assonante e il controinteressato.

Nello scrutinio, una scheda grigia recava il cognome “Cardellini”. Il seggio attribuiva il voto alla lista n. 3 ma dichiarava nullo il voto di preferenza, perché non univocamente riconducibile a uno dei nominativi. La ricorrente risultava prima dei non eletti, con 4366 voti ponderati contro i 4388 del controinteressato, ultimo degli eletti. Impugnava quindi gli atti elettorali chiedendo l’annullamento e la correzione del risultato ex art. 130, comma 9, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza istruttoria di esibizione della scheda originale. Il dato non è contestato: sulla scheda è scritto “Cardellini”. Poiché il thema decidendum concerne l’attribuzione di quel cognome, la produzione del documento risulta inutile.

Nel merito, il ricorso è infondato. La ricorrente sosteneva che “Cardellini” fosse un mero errore di scrittura del proprio cognome, in assenza di candidati con cognomi simili nella lista, e invocava la salvaguardia della volontà dell’elettore. Il Tribunale rileva invece che nella stessa lista n. 3 era presente un candidato con cognome assonante: la somiglianza esclude in radice l’attribuzione certa e univoca del voto alla ricorrente.

Il Collegio ritiene quindi logica e giustificata la decisione dell’Amministrazione, condivisa dai rappresentanti di lista, compreso quello della lista n. 3, con dichiarazione a verbale. Il voto non poteva riferirsi a un unico candidato, ben potendo indirizzarsi all’uno o all’altro, e correttamente non è stato attribuito a nessuno dei due. Il testo richiama in proposito le difese della Provincia, che qualificano l’espressione come una sorta di crasi tra due candidati.

Quanto al favor voti, il Tribunale chiarisce che nel caso peculiare la sua applicazione non può condurre all’attribuzione della preferenza, poiché manca la chiara riconducibilità del cognome alla ricorrente. Il precedente TAR Latina n. 1007/2012, citato da parte ricorrente, è dichiarato inconferente, riguardando un caso in cui il voto non era riconducibile ad altri candidati della stessa lista. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza verso la Provincia, liquidate in € 2.000,00, e sono compensate verso il controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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