Accesso agli atti demaniali marittimi e silenzio-assenso sull’istanza ostensiva (TAR Sicilia n. 1444 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi integra un diniego tacito impugnabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. L’istanza che individui con sufficiente determinatezza l’oggetto della pretesa ostensiva consente all’amministrazione di reperire i documenti richiesti. La ricorrenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, integra il presupposto dell’accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni prive di competenza sul provvedimento richiesto non rivestono la qualità di controinteressati e vanno estromesse dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. La rinuncia parziale all’impugnazione di un diniego espresso, manifestata dal ricorrente, va recepita dal Collegio.
Il Fatto
Un condominio ha presentato il 28 novembre 2023 un’istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia degli atti di autorizzazione e concessione demaniale, dei relativi atti istruttori e dei provvedimenti successivi, rilasciati per l’anno 2023 e per gli anni seguenti, in relazione all’occupazione di spiaggia in corrispondenza della discesa a mare del complesso residenziale.
La Capitaneria di Porto di Messina ha negato l’accesso con nota del 1° dicembre 2023; la Soprintendenza e l’Ufficio delle Dogane hanno trasmesso la documentazione richiesta in date successive; le altre amministrazioni sono rimaste silenti. Il condominio ha impugnato il silenzio-rigetto e il diniego espresso, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e la condanna delle amministrazioni all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Le amministrazioni resistenti hanno eccepito in via pregiudiziale l’irricevibilità dell’impugnazione del diniego della Capitaneria per tardività, l’inammissibilità del ricorso verso gli enti che avevano già rilasciato i provvedimenti e il difetto di titolarità delle aree demaniali in capo al Genio civile e alla Capitaneria dopo le modifiche introdotte dall’art. 6, comma 7, della legge n. 172 del 2003. Il Comune ha rilevato che l’istanza non gli era mai stata trasmessa e di non essere competente al rilascio delle concessioni.
Il Collegio ha preso atto della precisazione del ricorrente, che ha individuato nell’Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Struttura Territoriale Ambientale di Messina, il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti ex art. 36 del Codice della Navigazione, e della rinuncia parziale alla impugnazione del diniego della Capitaneria.
Su questa base il Tribunale ha escluso che le altre amministrazioni intimate potessero essere qualificate come controinteressati, non essendo configurabile in capo alle stesse un interesse potenzialmente leso dall’istanza di accesso. Ha quindi accertato il difetto di legittimazione passiva e disposto l’estromissione dal giudizio della Soprintendenza, dell’Agenzia delle Dogane e del Genio civile, recependo nel contempo la rinuncia parziale.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato quanto al silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del 28 novembre 2023. Il Collegio ha osservato che il ricorrente ha specificato l’oggetto della pretesa ostensiva, consentendo all’amministrazione di individuare i documenti richiesti, e che appare certa la ricorrenza di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego tacito e ordine all’amministrazione regionale di esibire la documentazione e consentirne l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione a cui è addebitabile il diniego e compensate verso le altre parti, estranee al giudizio.
Nota della Redazione
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