Impianti di telefonia su area vincolata, diniego da motivare in concreto (Cons. Stato n. 1378 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto di telefonia mobile è legittimo solo se la Soprintendenza, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità tecnico-specialistica, valuti in concreto l’inseribilità del singolo manufatto nel contesto tutelato e non si limiti a descrivere il pregio generale dei luoghi. L’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 impone un apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto. Le previsioni del piano paesaggistico non possono essere interpretate come divieto assoluto delle stazioni radio base, qualificate opere di urbanizzazione primaria dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Il procedimento unico di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 assorbe e sostituisce il titolo abilitativo edilizio. Il diniego fondato su valutazioni apodittiche e stereotipate è illegittimo per difetto di motivazione.
Il Fatto
Due società di telecomunicazioni hanno chiesto al Comune di Maiori l’autorizzazione per installare un impianto di telefonia mobile su una struttura porta-antenne, con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica. Il Comune ha sospeso la pratica invitando le istanti a individuare un diverso sito o a proporre una soluzione progettuale di minore impatto paesaggistico. Medio tempore è intervenuto il diniego della Soprintendenza.
Le società hanno impugnato gli atti davanti al TAR Campania, che ha riunito i ricorsi, dichiarato improcedibili quelli introduttivi e accolto i motivi aggiunti. Ministero, Soprintendenza ed Ente Parco hanno appellato, sostenendo la piena legittimità del diniego paesaggistico e l’esistenza di un autonomo titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta entrambi i motivi. Quanto al titolo edilizio, il Collegio ribadisce che il procedimento di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 è unico e in esso confluiscono anche le valutazioni edilizie, senza necessità di un secondo procedimento, in coerenza con le esigenze di semplificazione e con il precedente Cons. Stato n. 2031/2024.
Le pronunce richiamate dall’appellante non sorreggono la tesi opposta: una risulta inesistente, un’altra riguarda uno spostamento autorizzato nel 1995, una terza concerne un espresso divieto di edificabilità estraneo al caso. Le previsioni del piano paesaggistico dettano direttive vincolanti per i Comuni, non per i privati, e non escludono in via assoluta le stazioni radio base, confermate come opere di urbanizzazione primaria. Le norme tecniche comunali, all’art. 55, comma 9, ammettono espressamente tali installazioni sull’intero territorio, salvi i poteri della Soprintendenza.
Il diniego paesaggistico, però, è carente. La Soprintendenza ha descritto il pregio dei luoghi e stigmatizzato la proliferazione degli impianti, ma ha omesso di valutare la concreta inseribilità di quel singolo manufatto. L’impianto ha dimensioni ridotte e quasi scompare alla vista. L’autorità avrebbe dovuto esplicitare perché un’antenna di tali dimensioni rechi pregiudizio al paesaggio.
Richiamando il precedente Cons. Stato n. 1504/2024, la Sezione ribadisce che il diniego non può esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto al vincolo e alle caratteristiche del manufatto. L’apprezzamento tecnico resta sindacabile quando non è assistito da adeguata motivazione. L’appello è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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