Interdittiva antimafia e reati-spia ambientali: rileva il contesto familiare e imprenditoriale (TAR Sicilia n. 1943 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 non presuppone una condanna penale definitiva né altri provvedimenti del giudice penale. Il rinvio a giudizio per un reato-spia, segnatamente l’art. 452-quaterdecies cod. pen. e le fattispecie ambientali connesse, integra un elemento sintomatico da valutare unitamente agli altri indizi, senza alcun automatismo interdittivo. Il pericolo di infiltrazione va accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, connotato dal grado di verosimiglianza del “più probabile che non”, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Il vincolo parentale e la convivenza con un soggetto controindicato, se qualificati da cointeressenze economiche e da una sostanziale identità di attività nel settore dei rifiuti, fondano una prognosi di condizionamento criminale.

Il Fatto

La società ricorrente, il cui oggetto sociale comprende il commercio di veicoli e attrezzature per il trattamento dei rifiuti e le attività di trasporto e raccolta, chiede l’iscrizione nella white list per il settore dei servizi ambientali. Con nota del 22 giugno 2023 la Prefettura comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011; la società non formula osservazioni.

Il procedimento si chiude con il provvedimento del 16 agosto 2023, che dispone l’interdizione e respinge la domanda. Il Prefetto valorizza la struttura familiare dell’impresa: il padre convivente dell’amministratore unico, rinviato a giudizio per un reato-spia ambientale contestualizzato in ambito associativo; il fratello, titolare di altra società del settore, coinvolto con l’amministratore in un procedimento per gestione e traffico illecito di rifiuti; un gruppo imprenditoriale unico e coeso riferibile alla famiglia. La società impugna il provvedimento. In sede cautelare la domanda è respinta; il C.G.A. riforma l’ordinanza ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Prima della decisione la ricorrente deposita il dispositivo di assoluzione dei due fratelli perché “il fatto non sussiste”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il sistema della prevenzione antimafia, osserva, si presenta come “binario”: in via automatica da alcune categorie di reati, e altrimenti mediante la valutazione atipica degli elementi sintomatici rimessa al prudente apprezzamento del Prefetto. La sussistenza di una condanna, anche non definitiva, non è presupposto tassativo, potendo essere doppiata dalle situazioni presuntive dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 o dalla clausola aperta dei “concreti elementi” dell’art. 91, comma 6.

Nel caso concreto il rinvio a giudizio del padre non opera quale causa automatica di interdizione: rileva come fatto tipizzato dal legislatore tra quelli indizianti, unitamente alla gravità delle condotte maturate in ambito di criminalità organizzata, ai vincoli parentali e alle cointeressenze nel settore dello smaltimento. Quanto all’errato richiamo di precedenti in materia di art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011, il Collegio rileva che eventuali imprecisioni non costituiscono causa di illegittimità del provvedimento e che la sentenza del Cons. Stato n. 491/2023 è stata invocata per la sufficienza del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. quale elemento indiziario, da valutarsi insieme ad ulteriori fattori.

L’incidenza sintomatica di tale delitto — richiamata la giurisprudenza amministrativa sul punto — depotenzia l’argomento secondo cui il padre non è imputato di mafia, concorso esterno o favoreggiamento: la sua attività illecita è stata contestualizzata in un ambito associativo, desunto dall’imputazione ex art. 416-bis cod. pen. a carico di coimputati favoriti.

Il tentativo di infiltrazione va valutato con prognosi di attendibile verosimiglianza, non con la certezza tipica dell’accertamento penale, secondo la regola del “più probabile che non”. Il Collegio ritiene sufficiente il quadro indiziario: la richiesta iscrizione per il nolo a freddo, attività ritenuta significativa del rischio di contaminazione; l’ampio ambito di attività delle altre società del padre e del fratello, tutte nel settore dei rifiuti; la ristretta compagine sociale e l’avvicendamento nella carica di amministratore; la pendenza del procedimento per gli artt. 256 e 259 del d.lgs. n. 152/2006.

Quanto all’attualità del pericolo, i fatti risalenti non escludono la prognosi: il decorso del tempo è elemento neutro e non smentisce da solo la persistenza dei legami. Il dispositivo di assoluzione non incide sulla legittimità dell’atto, scrutinabile secondo il principio tempus regit actum, e potrà rilevare ai fini dell’aggiornamento dell’informazione ex art. 91, comma 5. Il rigetto del terzo motivo consegue alla ragionevolezza e proporzionalità dell’informativa rispetto al quadro istruttorio, che rendeva impraticabili le misure di prevenzione collaborativa dell’art. 94-bis. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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