Risarcimento per illegittimo diniego di VIA e difetto del bene della vita (Cons. Stato n. 1376 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria: occorre verificare che l’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione abbia leso l’interesse materiale al quale il soggetto aspira. Il risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza del bene della vita, poiché è solo la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento annullato. L’annullamento giurisdizionale di un diniego apre il procedimento, ma non attribuisce di per sé il bene: se gli atti successivi di diniego non vengono impugnati e divengono definitivi, difetta il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e la lesione lamentata. Il danno conseguente alla cessazione di un’attività regolarmente autorizzata, mai revocata né sanzionata, è imputabile a una scelta imprenditoriale autonoma e non all’ente pubblico.
Il Fatto
Una società gestiva dal 2002, in forza di autorizzazione provinciale, un impianto di recupero di rifiuti. Presentava istanza per un progetto di revamping dell’impianto, corredata da studio di impatto ambientale e business plan, e otteneva un’apertura di credito da un istituto bancario.
La Provincia rigettava la domanda di valutazione di impatto ambientale, richiamando un parere negativo della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che contestava l’assenza di autorizzazione paesaggistica fin dal 2002; seguiva un provvedimento di diffida. Il TAR annullava entrambi gli atti per difetto di istruttoria, ma la sentenza veniva sospesa in appello e la società, nelle more, accedeva al concordato preventivo liquidatorio. La società chiedeva quindi la condanna di Ministero e Provincia, in solido, al risarcimento del danno quantificato in oltre dodici milioni di euro. Il TAR respingeva la domanda e la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre la prova della spettanza del bene della vita, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 98 del 2025. Nel caso concreto manca anzitutto tale certezza, e sussiste semmai la certezza del contrario.
L’annullamento del diniego del 2012 e del presupposto parere ministeriale aveva comportato soltanto la riapertura del procedimento. In quel procedimento, dopo il rilascio del provvedimento di VIA, erano intervenuti il diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune e il conseguente diniego dell’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 da parte della Provincia. Tali atti erano divenuti definitivi per effetto della perenzione del ricorso proposto dalla società. Difetta quindi la relazione causale tra condotta amministrativa e lesione del bene.
Il danno prospettato non è collegato direttamente al provvedimento annullato, ma alla situazione di incertezza amministrativa che avrebbe indotto la società a cessare l’attività. La Corte rileva che nel ricorso per concordato la stessa società aveva invocato la crisi dell’edilizia del 2009, ponendo il revamping solo come ultima delle linee strategiche. Soprattutto, la Provincia non aveva mai revocato l’autorizzazione del 2002 né avviato alcun procedimento in tal senso: proseguendo l’attività autorizzata la società non si sarebbe esposta ad alcuna sanzione. La Provincia aveva anzi riconosciuto l’applicabilità del legittimo affidamento sui manufatti esistenti, con possibilità di riaprire il merito del giudizio sul progetto.
Da qui la conclusione: le difficoltà finanziarie non sono causalmente riconducibili al contenzioso, e l’interruzione dell’attività deriva da una scelta imprenditoriale autonoma. A fronte del diniego del 2013 mai annullato, non è configurabile un danno ingiusto per la mancata realizzazione del progetto. Le censure sull’onere probatorio dell’entità del danno restano perciò recessive. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore della Provincia e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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