Porto d’armi e valutazione prognostica dei precedenti anche risalenti (TAR Toscana n. 1380 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi, l’Amministrazione può negare o revocare il titolo anche in assenza di pregiudizi connessi al corretto uso delle armi, valorizzando nella loro oggettività fatti di reato, vicende e situazioni personali anche risalenti nel tempo e prive di rilevanza penale, da cui desumere la non completa affidabilità del soggetto. Il diniego è congruamente motivato quando esprime un giudizio prognostico complessivo, che prescinde dal grado di accertamento proprio del giudizio penale. La riabilitazione e l’esito assolutorio o di archiviazione di singoli procedimenti non impongono all’Amministrazione un automatismo favorevole, né consentono di ritenere illegittimo il provvedimento solo perché fondato su circostanze già esaminate in un precedente giudizio. La motivazione ex art. 43 r.d. n. 773/1931 è censurabile solo se del tutto carente, manifestamente illogica o arbitraria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Questura di Grosseto ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il provvedimento richiamava una pluralità di precedenti penali a carico dell’interessato, tra cui una condanna definitiva per furto tentato in concorso continuato, una condanna della Pretura di Nuoro per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e una condanna della Pretura di Grosseto per percosse, oltre a ulteriori procedimenti desunti dalla banca dati interforze e a un’indagine della quale era stata chiesta l’archiviazione.
Il ricorrente deduceva che i procedimenti menzionati erano risalenti, che per taluni era intervenuta riabilitazione e che una precedente pronuncia dello stesso Tribunale aveva già accolto il ricorso contro un anteriore diniego. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, chiedeva il rigetto. Nella fase cautelare il Tribunale respingeva l’istanza per difetto di periculum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unica, articolata censura. Il provvedimento impugnato non si limita a richiamare le condanne coperte da riabilitazione: ripercorre tutti i precedenti, compresi quelli per estorsione, crollo di costruzioni e turbata libertà degli incanti, l’omesso versamento di ritenute previdenziali e l’appropriazione indebita, e si concentra sulla fattispecie oggetto dell’ultimo procedimento penale.
Il riferimento alla precedente sentenza del TAR Toscana non giova al ricorrente. Quel giudizio aveva annullato il diniego per difetto di motivazione, perché l’Amministrazione aveva applicato un automatismo preclusivo senza valutare i fatti e senza considerare la riabilitazione intervenuta. Il nuovo provvedimento, osserva il Tribunale, non incorre nel medesimo vizio: procede a una considerazione analitica e complessiva delle vicende personali.
Quanto all’ultimo procedimento, il Collegio richiama la ricostruzione dei fatti: il ritrovamento di un ordigno artigianale di ingente potere distruttivo, l’iscrizione nel registro degli indagati per il movente economico e per le dichiarazioni intimidatorie rese nei confronti dell’acquirente dell’immobile, l’esito delle indagini tecniche che non confermava l’ipotesi di incolpazione. La archiviazione, precisa il Tribunale, non esclude la rilevanza degli elementi in chiave amministrativa, poiché il giudizio prognostico prescinde dal grado di accertamento proprio del processo penale.
Il diniego risulta quindi congruamente motivato: l’Amministrazione ha valutato non solo i numerosi procedimenti, ma tutte le circostanze di fatto riferibili alle vicende personali, financo a quelle estranee alla gestione delle armi. Il Collegio richiama i principi consolidati secondo cui i provvedimenti negativi in materia di armi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità, restando nella discrezionalità amministrativa la valutazione di episodi anche risalenti nel tempo e privi di rilevanza penale (Cons. Stato, sez. III, n. 2146 del 2015; Cons. Stato, sez. III, n. 1270 del 2015; TAR Calabria Catanzaro n. 1696 del 2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 3516 del 2010). Il requisito dell’affidabilità resta centrale e il ricorso è infondato. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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