Acquisizione sanante, competenza consiliare e silenzio della P.A. (TAR Sicilia n. 3309 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’istanza del privato diretta ad ottenere l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’inerzia dell’Amministrazione è configurabile come silenzio-inadempimento impugnabile ex artt. 31 e 117 c.p.a., non essendo il potere di acquisizione esercitabile sine die. L’adozione di atti infraprocedimentali non interrompe il silenzio: solo il provvedimento definitivo soddisfa l’interesse al conseguimento di una risposta esplicita. L’atto finale di acquisizione sanante rientra tra gli acquisti immobiliari e spetta dunque al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000; la determina dirigenziale non ha valore conclusivo e non può fondare la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di terreni nel Comune di Gagliano Castelferrato, sono stati interessati da due distinte procedure espropriative avviate negli anni Novanta e Duemila, concluse con l’occupazione dei fondi ma senza l’adozione del decreto di esproprio. Con pec del 31.07.2024 hanno sollecitato l’Ente ad avviare, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il procedimento di acquisizione sanante delle aree irreversibilmente trasformate o, in alternativa, la restituzione dei beni, con contestuale liquidazione delle somme dovute.

Non ottenendo riscontro, hanno agito ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sulla base della determina dirigenziale n. 432 del 28.10.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.. Al momento della notifica del ricorso, avvenuta il 16.12.2024, il procedimento non era ancora stato avviato, essendo la comunicazione di avvio datata 18.12.2024. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4696 del 2014 e Cons. Stato, Ad. Pl. n. 2 del 2016, il Tribunale ribadisce che l’occupazione sine titulo impone all’Amministrazione di ripristinare la legalità e che il privato può pretendere una decisione entro un termine giudizialmente stabilito, come riconosciuto dalla Corte cost. n. 71 del 2015.

Quanto alla pretesa cessazione della materia del contendere, il Tribunale esclude che la determina dell’Area Tecnica n. 432 del 28.10.2025 integri l’atto conclusivo del procedimento. L’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio comunale gli acquisti e le alienazioni immobiliari; l’acquisizione sanante appartiene alla discrezionalità dell’organo di indirizzo politico e richiede una manifestazione di volontà formale e compiuta, restando ai dirigenti solo compiti esecutivi, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 2351 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2510 del 2022.

Né la delibera consiliare n. 50/2024 sul Programma Triennale delle Opere Pubbliche può valere come suppletiva: ha oggetto diverso ed è stata adottata appena nove giorni dopo l’avvio del procedimento e dieci mesi prima della determina dirigenziale. La Giunta comunale aveva peraltro demandato al responsabile dell’area tecnica la predisposizione dell’istruttoria comparativa, segno che la scelta dell’Ente non poteva ritenersi compiuta.

Accertato il silenzio-inadempimento, il Tribunale ordina all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro centoventi giorni, con contestuale liquidazione delle somme, notificazione, trascrizione e comunicazione alla Corte dei Conti; in alternativa, di disporre la restituzione dei beni entro lo stesso termine. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Enna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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