Diritto al sostegno anche per disabilità lieve e per l’intero ciclo scolastico (TAR Calabria n. 1382 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’alunno con disabilità all’assegnazione dell’insegnante di sostegno non è subordinato al grado di disabilità accertato: l’art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992 contempla fra le condizioni rilevanti anche le difficoltà di apprendimento e non fissa un livello minimo al di sotto del quale il diritto non sorge. Le esigenze di contenimento della spesa pubblica, riconducibili all’art. 97 Cost., sono recessive rispetto ai diritti della persona presidiati dagli artt. 2, 3, 32 e 34 Cost., che trovano collocazione fra i principi fondamentali e i diritti del cittadino. Non sussiste cessazione della materia del contendere quando il provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione è emanato per dare esecuzione all’ordinanza cautelare e non soddisfa integralmente l’interesse azionato, non consentendo il consolidarsi dell’utilità conseguita. Il principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a. impone la verifica del carattere satisfattivo dell’atto.

Il Fatto

I genitori di una minore frequentante la seconda classe della scuola primaria ricorrevano al Tribunale amministrativo per ottenere l’assegnazione delle ore di sostegno. A seguito di accertamenti, la minore era stata riconosciuta invalida con difficoltà persistenti e portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, con indennità di frequenza, sulla base di una diagnosi di ritardo mentale lieve e disturbo specifico del linguaggio.

L’istituto scolastico aveva inoltrato la richiesta di nomina di un insegnante di sostegno in deroga, ricevendo riscontro negativo: la condizione dell’alunna non era stata ritenuta grave e la documentazione era pervenuta dopo la scadenza dell’organico di diritto. I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo la violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992 e dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2017, oltre alla lesione del diritto all’istruzione e all’inclusione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina la richiesta erariale di cessazione della materia del contendere, fondata sul decreto con cui l’ufficio scolastico regionale aveva autorizzato in deroga dodici ore di sostegno. La richiesta è disattesa. Il decreto afferma espressamente di essere emesso «allo scopo di dare puntuale esecuzione al provvedimento giurisdizionale», cioè all’ordinanza cautelare n. 43/2024.

Richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 novembre 2023, n. 9683, il Tribunale ricorda che la cessazione postula un’azione amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Nel caso concreto i ricorrenti avevano chiesto l’assegnazione del sostegno non solo per l’anno in corso ma per tutto il residuo ciclo della scuola primaria. Poiché l’ordinanza cautelare ha natura interinale e provvisoria ed è destinata a essere assorbita dalla pronuncia di merito (richiamata T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, sent. 2 ottobre 2020, n. 10037), una declaratoria di cessazione non consoliderebbe l’utilità conseguita.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio dà continuità alla decisione cautelare e richiama l’orientamento secondo cui gli uffici scolastici devono attribuire agli istituti tutti gli insegnanti di sostegno necessari, anche in presenza di disabilità medie o lievi (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 maggio 2017, n. 2023; T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, ord. 23 marzo 2023, n. 138). Le esigenze educative degli alunni con disabilità lieve non possono essere sacrificate a ragioni di contenimento della spesa.

Il percorso argomentativo si fonda sulla collocazione topografica delle norme costituzionali: i valori di solidarietà e uguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.) e i diritti allo studio e alla salute (artt. 34 e 32 Cost.) prevalgono sulle esigenze di equilibrio di bilancio (art. 97 Cost.), ritenute recessive. Quanto al grado di disabilità, l’art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992 include le difficoltà di apprendimento e non individua una soglia minima.

Il ricorso è quindi accolto per l’anno scolastico decorso e per il residuo ciclo della primaria. È respinta la domanda risarcitoria, non risultando dedotta e dimostrata una concreta lesione, avendo la minore ricevuto l’ausilio in tempi ragionevoli. Le spese sono compensate in ragione del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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