Firma digitale dell’offerta economica e soccorso istruttorio nelle gare telematiche (TAR Calabria n. 1377 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare telematiche la mancata sottoscrizione con firma digitale dell’offerta economica da parte del legale rappresentante della mandataria di un RTI non determina esclusione automatica, ma apre la verifica di riconducibilità dell’offerta all’operatore economico. La stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio e può escludere solo se, all’esito, la provenienza dell’offerta resti incerta. L’approccio sostanzialistico non consente di sostituire l’offerta economica con la restante documentazione sottoscritta, priva di piena sovrapponibilità contenutistica. Chi interviene in gara per conto dell’operatore deve munirsi di procura attestante i poteri. Il principio di autoresponsabilità prevale sul favor partecipationis quando l’offerta firmata sia trasmessa solo dopo la scadenza del termine.
Il Fatto
Il Comune di Lamezia Terme avvia una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 per l’appalto di loculi prefabbricati. Il RTI ricorrente presenta offerta tramite la piattaforma Me.Pa. In sede di valutazione delle offerte economiche il seggio rileva che il file dell’offerta reca la sola firma digitale del legale rappresentante della mandante, non anche quella della mandataria, ed è stato caricato da un soggetto terzo.
La stazione appaltante chiede chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e, all’esito, esclude il RTI con verbale n. 5 del 22.02.2024. Il ricorrente impugna l’esclusione davanti al TAR Calabria, deducendo l’errore materiale e l’avvenuto soccorso istruttorio; propone poi motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione alla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la lex specialis. Il disciplinare (par. 16, punto 2) impone la firma digitale dell’offerta da parte del legale rappresentante del mandatario e di ciascun mandante; in caso di carenza, prevede la verifica di riconducibilità e l’esclusione solo se la verifica dia esito negativo. La sanzione espulsiva non è quindi automatica.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, nelle procedure telematiche, l’offerta priva di firma è in astratto sanabile tramite soccorso istruttorio, perché la piattaforma garantisce tracciabilità e immodificabilità (TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4363/2023; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 7692/2021). Cita anche l’ANAC (delibera n. 265 del 17 marzo 2020), che considera illegittima l’esclusione quando l’offerta è riconducibile con assoluta certezza all’operatore.
Nel caso concreto, però, l’amministrazione non ha escluso automaticamente: ha aperto la fase di verifica prevista dal disciplinare. Il soggetto che ha caricato i documenti non ha fornito prova dei poteri conferiti; mancava la procura richiesta dal disciplinare (punto 16.1), e l’attestazione di un rapporto di collaborazione occasionale è riscontro inadeguato, privo di data certa e difforme dalla prescrizione. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 9165 del 27.10.2022, secondo cui il caricamento può essere fatto da chiunque abbia le credenziali, mentre solo la firma digitale garantisce l’imputabilità dell’offerta.
Il Tribunale esclude la fungibilità tra offerta economica e restante documentazione, perché manca piena sovrapponibilità: dalla documentazione sottoscritta non emergono elementi essenziali come il ribasso percentuale, i costi della sicurezza aziendale e della manodopera. Ammettere l’offerta firmata solo dopo i chiarimenti significherebbe rimettere in termini l’operatore, in violazione del principio di autoresponsabilità e della par condicio (Cons. Stato, Sez. V, n. 4645 del 07.11.2016).
La firma apposta dalla mandataria è stata trasmessa solo il 12.02.2024, dopo la scadenza del termine, e non risulta né errore materiale né malfunzionamento. L’esclusione è quindi legittima. Ne derivano il rigetto del ricorso introduttivo, l’improcedibilità dei motivi aggiunti e il rigetto della domanda di inefficacia del contratto e di risarcimento, per assenza di pregiudizio contra ius. Spese compensate.
Nota della Redazione
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