Ottemperanza al giudicato e rigetto delle astreintes non conformi (TAR Puglia n. 1078 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione inerte di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cognizione, nei limiti delle quote e dei diritti di spettanza dei soli ricorrenti. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va rigettata quando risulti manifestamente iniqua e non formulata in conformità al testo vigente della norma. La nomina del commissario ad acta resta subordinata ad apposita istanza di parte e all’ipotesi di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
Le tre coeredi pro-indiviso di una livellaria chiedono l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1336/2020 del TAR Puglia – Lecce, con la quale era stata ordinata al Comune la restituzione di un terreno occupato illegittimamente, previa riduzione in pristino, e la condanna al risarcimento del danno per mancato godimento, oltre alle spese processuali.
Le ricorrenti espongono di essere divenute livellarie dell’appezzamento a seguito di atto di divisione e donazione e deducono l’inerzia totale del Comune, non costituitosi in giudizio. Chiedono quindi la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la ritualità del ricorso, notificato e depositato nei termini, e verifica i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. a), c.p.a. La sentenza di cognizione risulta passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla Segreteria. Quanto alla condanna alle spese, sussistono i presupposti dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso e ordina al Comune di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. L’ordine è limitato alla parte e ai diritti di spettanza delle tre coeredi ricorrenti, con esclusione della quota del coerede che non ha proposto l’ottemperanza. L’esecuzione riguarda tutti i capi della sentenza, compreso il pagamento delle spese del giudizio di cognizione.
Il Collegio rigetta invece la domanda di penalità di mora. La richiesta è ritenuta manifestamente iniqua e, così come formulata, non conforme all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nel testo vigente. Il Tribunale non esclude in via assoluta lo strumento, ma ne censura l’impiego nella fattispecie concreta.
Quanto al commissario ad acta, il Collegio ne riserva la nomina su apposita istanza di parte, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’amministrazione comunale all’obbligo imposto. La soluzione processuale privilegia dunque l’esecuzione spontanea entro il termine assegnato, con intervento sostitutivo solo eventuale e su impulso di parte.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Comune soccombente, ex art. 91 c.p.c., e liquidate nel dispositivo. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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