Sopravvenuta cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Molise n. 175 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte ricorrente in presenza di sopravvenienze che hanno innovato l’assetto dei rapporti, manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione, anche quando non offra elementi atti a riscontrare una soddisfazione integrale delle pretese azionate. In tale evenienza il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando preclusa la pronuncia sul merito. La declaratoria consegue non già alla verifica di un pieno soddisfacimento sostanziale, bensì al riconoscimento che la parte ha rinunciato a una definizione nel merito della controversia.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata, IRCCS ai sensi del d.lgs. n. 288/2003, ha impugnato il decreto commissariale con cui il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale ha assunto determinazioni attuative dei precedenti decreti che avevano fissato i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni erogate dagli operatori accreditati per gli esercizi 2020 e 2021, approvando i relativi schemi di contratto.
Il ricorso era affidato a motivi di difetto di attribuzione della struttura commissariale, carenza di istruttoria, illogicità della clausola di salvaguardia, mancato bilanciamento degli interessi e illegittimità derivata. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dedotto l’improcedibilità per avvenuta sottoscrizione dei contratti da parte della ricorrente. Quest’ultima, con atto del 23.4.2025, ha rappresentato l’adozione di nuovi decreti commissariali che avevano riformulato la proposta contrattuale e i limiti di spesa in ottemperanza a una pronuncia del Consiglio di Stato, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’atto di manifestazione depositato dalla ricorrente e ne valuta la portata. Il Tribunale riconosce che esso dà conto di un nuovo assetto dei rapporti inter partes più favorevole all’Istituto, conseguente all’adozione dei decreti commissariali richiamati.
Tuttavia il Collegio rileva che tale atto non offre elementi atti a far riscontrare, pur in conseguenza delle sopravvenienze rappresentate, una soddisfazione integrale delle varie pretese azionate nel giudizio. Il giudice amministrativo non ritiene quindi di poter accogliere la richiesta nei termini in cui è stata formulata, mancando il presupposto della piena satisfazione sostanziale.
Nondimeno, il Tribunale attribuisce alla richiesta di declaratoria di cessazione un valore diverso e ulteriore: essa vale a sottendere il venir meno dell’interesse della ricorrente ad una decisione sul merito della controversia. La manifestazione della parte, cioè, dimostra che essa non intende più conseguire una pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
Su questa base il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria non investe il merito dei motivi, che restano assorbiti dalla sopravvenuta carenza dell’interesse processuale.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione dell’esito e dell’evoluzione della vicenda in controversia.
Nota della Redazione
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