Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per carta docente (TAR Toscana n. 1390 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompletezza dell’adempimento del giudicato e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio. Ove l’inerzia permanga, il Collegio nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva entro un ulteriore termine. L’accertamento del diritto al beneficio economico e la condanna al pagamento delle relative annualità, oltre interessi, costituiscono obblighi nascenti dal giudicato che l’amministrazione è tenuta a eseguire integralmente.
Il Fatto
Il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 128 dell’11 aprile 2023, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo, liquidando le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata nell’aprile 2023 e divenuta definitiva, non è stata eseguita nella parte relativa alla sorte capitale, essendo stati corrisposti solo i compensi professionali. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di integrale esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che agli atti non risulta alcun adempimento del Ministero in ordine all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità maturate, con i relativi interessi. L’esecuzione è rimasta dunque parziale, limitata ai soli compensi professionali.
Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, quale condizione per l’esperibilità del rimedio ottemperanza. Da qui la qualificazione dell’adempimento come incompleto e la conseguente fondatezza del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività esecutive relative al beneficio e alle annualità omesse, oltre interessi.
In caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della struttura, affinché provveda agli adempimenti occorrenti entro i successivi sessanta giorni. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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