Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per carta docente (TAR Toscana n. 1385 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia dato integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’ottemperanza è parziale quando l’amministrazione abbia eseguito solo alcuni capi della decisione, restando inadempiuta la parte relativa al riconoscimento del diritto e alla condanna al pagamento. In tal caso il giudice amministrativo accerta l’obbligo di esecuzione, assegna un termine all’amministrazione e nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 145 del 19 aprile 2023, accertava il diritto della ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, e condannava il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo, con liquidazione delle spese di lite. La sentenza era notificata il 28 aprile 2023 e passava in giudicato, come certificato dal funzionario giudiziario l’8 maggio 2024.
La ricorrente, rilevato il pagamento dei soli compensi professionali e la perdurante inerzia sul capitale, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la declaratoria dell’obbligo di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva il 31 maggio 2024. All’udienza camerale del 13 novembre 2024 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’azione: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Accerta poi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Tale termine costituisce condizione per la proponibilità del ricorso per ottemperanza avverso le sentenze di condanna della pubblica amministrazione.
Nel merito, dagli atti non risulta che il Ministero abbia ottemperato alla parte della sentenza relativa all’accertamento del diritto al beneficio economico e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. Il pagamento dei soli compensi professionali non integra adempimento integrale.
Il Collegio qualifica pertanto l’inadempimento come parziale: l’esecuzione è avvenuta solo per alcuni capi della decisione, restando ineseguita la parte sostanziale del giudicato. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei termini indicati in motivazione.
Il TAR assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Nomina quindi commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché, ove il termine decorra infruttuosamente, provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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