La rinuncia al ricorso estingue il giudizio sul DASPO con spese compensate (TAR Abruzzo n. 366 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta e ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. quando le parti intimate, costituite in giudizio, non si oppongano alla prosecuzione. La dichiarazione di rinuncia produce l’effetto estintivo indipendentemente dall’accoglimento delle censure dedotte, restando assorbita ogni questione sul merito. Il Collegio che dichiara l’estinzione può disporre la compensazione delle spese, avuto riguardo a ogni circostanza, anche in ragione della mancata opposizione sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva assistito a un incontro sportivo presso uno stadio comunale, nel corso del quale si verificavano gravi disordini di ordine pubblico. All’esito di un’istruttoria articolata, il Questore della Provincia di Teramo emetteva nei suoi confronti il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di un anno.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo, la domanda cautelare era respinta. In corso di causa il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese; l’amministrazione non si opponeva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia risulta formulata con nota ritualmente notificata alla controparte, con espressa richiesta di compensazione integrale delle spese. La dichiarazione è stata accettata dalla parte resistente, che ha dichiarato di non opporsi all’estinzione del giudizio e alla compensazione richiesta.
Il Tribunale richiama l’art. 84 cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, o resa in udienza, imponendo la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e prevedendo che, in mancanza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue. La norma demanda inoltre al Collegio la valutazione sulle spese degli atti di procedura compiuti, salvo diversa determinazione.
Poiché il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo, costituiti in giudizio, non si sono opposti alla rinuncia, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. Ogni questione sul merito del provvedimento impugnato resta assorbita.
Le spese vengono compensate, in ragione anche dell’espressa non opposizione sul punto da parte delle amministrazioni resistenti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa, con ordine alla Segreteria di procedere all’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.