Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro per inerzia dell’amministrazione (TAR Toscana n. 1391 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile anche avverso il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non dia integrale esecuzione al comando contenuto nel titolo. L’inerzia dell’amministrazione, protratta oltre tale termine, integra l’inadempimento rilevante ai fini dell’art. 112 cod. proc. amm. e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il TAR accerta l’obbligo di dare piena esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. In caso di inutile decorso, nomina il commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
Una docente conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione davanti al giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui erogato tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione. Con sentenza n. 142 del 19.04.2023 il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda, accertava il diritto alle annualità non corrisposte e condannava l’amministrazione al pagamento, oltre interessi dal dovuto al saldo, liquidando le spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata nell’aprile 2023, passava in giudicato. Il Ministero provvedeva al pagamento dei soli compensi professionali, omettendo il pagamento della sorte capitale. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente adiva il TAR Toscana con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la declaratoria dell’obbligo di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dagli atti non risulta che l’amministrazione abbia ottemperato al giudicato nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio economico e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. La difesa erariale, del resto, non ha contraddetto la prospettazione della ricorrente, non costituendosi in giudizio.
Il TAR verifica la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza sotto il profilo temporale. È pacificamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Tale termine, che condiziona l’esperibilità dell’esecuzione forzata e del giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche, risulta integralmente maturato senza che sia intervenuto l’adempimento.
L’inadempimento non è completo, perché manca la prestazione principale oggetto della condanna. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 142/2023, nei termini indicati in motivazione.
Il TAR assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Contemporaneamente nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché, ove il termine decorra infruttuosamente, provveda in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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