L’annunciata sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 358 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di aver perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in tal caso, non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione proveniente dal difensore munito di procura è idonea a fondare tale esito. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione di giustificati motivi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Brindisi ha disposto il rimpatrio nel Comune di dimora o residenza e il contestuale allontanamento dal Comune di provenienza, con divieto di farvi ritorno per tre mesi senza autorizzazione, avvertendo che l’inosservanza sarebbe stata perseguita a norma di legge. Ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Il ricorso si fondava sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e sui vizi dell’iter logico seguito ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, con censure di carenza di motivazione e istruttoria e di travisamento del giudizio di pericolosità sociale. L’istanza cautelare è stata respinta. Nel corso del giudizio il ricorrente, per il tramite del nuovo difensore, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuta decorrenza del termine previsto nel provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo la dichiarazione espressa depositata dal difensore, non resta che prendere atto dell’improcedibilità. Il ricorrente ha evidenziato l’insussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Il fondamento è individuato in un principio generale del processo amministrativo: fino alla trattazione della causa la parte ha la piena disponibilità dell’azione. Può quindi dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. A fronte di tale dichiarazione il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Da ciò deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale non esamina nel merito le censure articolate, perché la caduta dell’interesse preclude la decisione sulla fondatezza dell’impugnazione e sulla domanda risarcitoria.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione. Tra questi considera l’esito del giudizio e il fatto che la difesa erariale non ha insistito per la condanna. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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